l requisito della tracciabilità dei pagamenti non modifica gli altri presupposti per la detrazione degli oneri dall’Irpef. La spesa rimane validamente detraibile dal soggetto al quale è intestato il documento non rilevando l’esecutore materiale del pagamento. È necessario, ad ogni modo, che in questi casi l’onere venga comunque effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa che deve rimborsare, anche in contanti chi ha effettuato il pagamento tracciato; tale ultima circostanza va supportata dalla dichiarazione dello stesso contribuente a cui è intestato il documento e che detrae la spesa. È quanto chiarisce la Circolare n. 7 del 25 giugno 2021 di ieri, nella quale quest’ultima passa in rassegna le principali regole rilevanti ai fini dell’applicazione delle detrazioni e deduzioni di spesa per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per
l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020.
La circolare, che ha ormai assunto dimensioni bibliche superando di gran lunga le 500 pagine, contiene un’analisi puntuale sulle singole specifiche deduzioni e detrazioni/crediti d’imposta applicabili.
La novità sicuramente di maggior impatto riguarda, il requisito della tracciabilità per la detrazione degli oneri previsti dall’articolo 15 del Tuir. Da tale obbligo sono esclusi le spese per i farmaci e i dispostivi medici, la cui detraibilità è assicurata anche se la spesa è stata sostenuta in contanti. Per tutte le altre spese detraibili previsti nell’articolo 15 del Tuir l’agenzia delle entrate chiarisce che se la
prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al Ssn l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato anche mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
In mancanza di tale documentazione, occorre esibire: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPa o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
La tracciabilità risulta essere meno rigorosa solo per la detrazione per le spese per interessi passivi di mutuo, dove le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di pagate e la certificazione
annuale concernente gli interessi passivi sono ritenute, comunque idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.
Viceversa nessuna apertura per le certificazioni delle assicurazioni detraibili. In questo caso la documentazione necessaria per far valere la detrazione è costituita dalla quietanza di pagamento rilasciata dall’assicurazione, a condizione che la stessa indichi anche la modalità di pagamento tracciata, ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento.
Inoltre l’Agenzia chiarisce che l’obbligo di tracciabilità non sussiste per le spese relative all’acquisto o all’affitto delle protesi, atteso che esse fanno parte della più ampia categoria dei dispositivi medici.
In conclusione, quindi, nessuna apertura è stata prevista dalle Entrate, in relazione agli esiti del precompilato, il cui sistema metterebbe a disposizione del contribuente (e del Caf) anche la circostanza per cui il pagamento è avvenuto in modo tracciato
o meno. In tali casi, se non si possiede l’attestazione sul documento di spesa da parte del percettore, per salvaguardare la detrazione è comunque sempre obbligo documentare anche il tracciamento.
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Articolo tratto da “IlSole24ore” del 26 giugno 2021
scritto da Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin