L’art. 69, del D.L. n. 73/2021, ha previsto due ulteriori categorie destinatarie di una indennità una
tantum per Covid.
Più nel dettaglio, ai commi da 1 a 5, il Legislatore ha stabilito l’erogazione di un beneficio, pari a 800
euro, per gli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020, abbiano effettuato almeno 50
giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
Gli interessati, alla data di presentazione della domanda non devono essere in alcuna delle seguenti
condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto
intermittente di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015;
b) titolari di trattamento pensionistico.
Tale indennità è incompatibile con l’intervenuta riscossione, alla data del 26 maggio 2021, del
Reddito di Cittadinanza o del Reddito di Emergenza.
Inoltre, la misura non è cumulabile con le indennità di cui all’art. 10, D.L. n. 41/2021 “e relative
proroghe” di cui al Decreto in esame.
L’indennità è, invece, cumulabile, con l’assegno ordinario di invalidità.
Per questa casistica, la domanda può essere presentata all’INPS entro la data del 30 giugno 2021.
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