La Siae, con comunicazione trasmessaci nel mese di gennaio, ha informato che, in considerazione delle misure eccezionali nuovamente adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria, il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per i diritti d’autore musica d’ambiente anno 2021 è stato eccezionalmente posticipato al 30 aprile.
La scadenza vale per tutte le tipologie di utilizzazioni di musica d’ambiente (pubblici esercizi, alberghi, negozi) e con riferimento ad ogni modalità di rinnovo.
Quanto ai diritti connessi, da versare principalmente al consorzio fonografici SCF, al momento resta confermato al 28/2 p.v. il termine di scadenza della Campagna Associativa per gli Esercizi Commerciali ed Artigiani. Entro tale termine, per beneficiare delle riduzioni associative, gli Esercenti dovranno provvedere a sottoscrivere la Licenza SCF ovvero a confermare lo status di associati a Confesercenti, se già in possesso di Licenza SCF. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalla licenza, decorrenti dalla conseguente ricezione della fattura.
Resta parimenti confermato al 31 maggio il termine di pagamento a SCF per gli “Abbonamenti Musica d’Ambiente – Diritti Connessi” per le categorie Pubblici Esercizi, Acconciatori ed Estetisti e Strutture Ricettive: i compensi saranno come di consueto raccolti da SIAE su mandato di SCF a mezzo MAV ovvero attraverso il “Portale Musica d’Ambiente” attivo sul sito www.siae.it.
Come ricorderete, per il 2020 la SIAE aveva previsto, in relazione alle sospensione delle attività imprenditoriali causate dalla pandemia: una riduzione del 25% per tutti gli esercizi commerciali e le attività, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari (di piccole e grandi dimensioni) anche se commercializzati insieme ad altre tipologie merceologiche (empori, supermercati, ipermercati, ecc.; una riduzione di ½ per ciascuna mensilità interessata per gli abbonamenti stagionali attivi nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020; una ulteriore riduzione del 10% (al netto delle eventuali riduzioni di cui ai precedenti punti) per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere titolari di un abbonamento annuale o stagionale e per i pubblici esercizi stagionali,
inclusi gli stabilimenti balneari.
Coloro che avessero già provveduto al pagamento, prima che fosse disposta la riduzione dei diritti, avrebbero potuto chiedere all’Ufficio territoriale SIAE il rimborso dell’importo versato in eccedenza, comprensivo del compenso per diritto d’autore, dell’IVA e dell’eventuale quota parte degli oneri associativi (l’opzione per il rimborso, per ragioni di economicità, non poteva essere
effettuata però nel caso in cui la restituzione riguardasse un importo inferiore ai 50 euro complessivi). Qualora gli aventi diritto non avessero chiesto il rimborso, il MAV ricevuto per il pagamento dei diritti 2021 riporterà in automatico la decurtazione degli importi pagati in più per il 2020.
SCF, per il 2020, aveva deliberato, per tutte le attività oggetto delle disposizioni di sospensione causa Covid-19, lo storno della quota di compenso annuo corrispondente al periodo di chiusura forzata. Anche in questo caso, chi ha provveduto al pagamento completo delle fatture, senza beneficiare delle riduzioni, avrà diritto alla riduzione a valere sui compensi di competenza 2021, salvo che non abbia già richiesto e ottenuto il rimborso (che comunque, anche per i diritti SCF, non poteva essere disposto per importi inferiori ad € 50).
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