Definizione del quadro sanzionatorio per i corrispettivi telematici come revisionato e rimodulato dalla legge di bilancio 2021 e aggiornamento del fac-simile di processo verbale di constatazione: questi i due elementi caratterizzanti la circolare della Guardia di Finanza n. 2017/2021 datata 5 gennaio 2021. Oltre a ricordare come dal 1° gennaio scorso l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sia entrato a regime per tutti i commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate, a prescindere dal volume d’affari dichiarato nel 2018, il Comando Generale chiarisce degli effetti sulla individuazione del momento di effettuazione dell’operazione a seconda dell’avvenuto o meno pagamento da parte del cliente, con differente trattamento in caso di cessione di beni o di prestazione di servizi. Quadro sanzionatorio In caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, o di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro. Si applicherà un’unica sanzione a fronte di violazioni inerenti ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) della certificazione, come nel caso di omessa memorizzazione del corrispettivo e successiva trasmissione telematica del dato giornaliero privo dell’ammontare riferito all’operazione non memorizzata. La medesima sanzione trova applicazione anche in caso di mancato o irregolare funzionamento di RT e Server-RT, quando il corrispettivo non viene annotato nel “registro di emergenza”, a meno che non siano state attuate le procedure web alternative di recupero e invio dei dati. L’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, viene sanzionata invece in misura fissa pari a 100 euro per trasmissione. Effettuazione dell’operazione La memorizzazione del corrispettivo e la consegna del documento commerciale al cliente, se richiesto, devono essere realizzati non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione, vale a dire all’atto della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento. Quindi, in caso di cessione di beni senza contestuale effettuazione del pagamento, l’esercente deve memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con evidenza del corrispettivo non riscosso mentre al momento della ricezione del corrispettivo non deve necessariamente generare un nuovo documento commerciale, essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA. Al contrario, in caso di ultimazione di una prestazione di servizi senza pagamento, sebbene la relativa imposta non risulti ancora esigibile in base alle regole generali, andrà comunque memorizzata l’operazione ed emesso un documento commerciale con indicazione del corrispettivo non riscosso a cui seguirà – al momento del pagamento – la generazione di un nuovo documento che richiamerà gli elementi identificativi di quello precedente. Quindi nel caso di un cliente che concorda con l’esercente un’attività di bar di pagargli i caffè consumati in un mese in unica soluzione al termine dello stesso periodo, si è in presenza di una prestazione di servizi consistente nella somministrazione dei caffè stessi. L’esercente dovrà rilasciare ad ogni consumazione un documento commerciale con indicazione di corrispettivo non riscosso, per poi generare al momento del pagamento un nuovo documento commerciale -perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini IVA – richiamando gli elementi indentificativi di quello precedente. L’imposta concorrerà in questo caso con la liquidazione dell’IVA relativa al mese successivo a quello delle consumazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA
articolo tratto da
Il Sole 24 Ore|19 gennaio 2021|NORME E TRIBUTI| p. 23|di Alessandro Mastromatteo, Benedetto Santacroce