I saldi estivi 2024 inizieranno sabato 6 luglio e proseguiranno per sessanta giorni. Lo ha stabilito nero su bianco la Regione Toscana con la delibera numero 514 del 22 aprile scorso.
Il documento recepisce l’accordo sulle vendite di stagione stretto nel 2011 in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, col quale, anche a tutela della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque vicine, venivano fissate date comuni a tutte le Regioni italiane per l’effettuazione delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:
- il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per le vendite di fine stagione invernale;
- il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di fine stagione estiva.
Resta valido il divieto di effettuare vendite promozionali, su prodotti non alimentari, nei trenta giorni che precederanno i saldi.
Come sempre, gli esercenti sono obbligati ad esporre in modo chiaro sia il prezzo della merce prima dei saldi sia quello scontato, o comunque la percentuale di ribasso applicata.
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Ecco le principali regole
SALDI TRASPARENTI
Gentile cliente, nel nostro esercizio:
1. Prezzi e sconti sono trasparenti
– il prezzo di partenza è evidenziato in chiaro, ed è quello più basso praticato negli ultimi 30 giorni
– lo sconto viene indicato in percentuale rispetto al prezzo di partenza
– è indicato con evidenza il prezzo finale scontato
2. Il pagamento può essere effettuato in contanti (fino al limite di 5.000 euro), ovvero con carta di debito o credito
3. Oltre a garantire la migliore qualità dei capi in vendita, l’esercizio assicura il rispetto delle norme in materia di commercio dei prodotti di abbigliamento e quelle sulla garanzia della conformità del bene al contratto
4. I prodotti in saldo, a meno che non sia diversamente indicato (ad es. capi risalenti alla corrispondente stagione dell’anno precedente), appartengono tutti a stock relativi alla stagione in corso
5. I prodotti in vendita rispondono alle norme in materia di etichettatura di cui al “Codice del consumo” (D. Lgs. n. 206/2005), quindi:
– sono sicuri
– recano l’indicazione dell’identità e degli estremi del produttore
6. Le merci in vendita rispondono alle norme sulla denominazione delle fibre e sull’etichettatura e contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, di cui al Regolamento CE n. 1007/2011
7. In caso di prodotto che presenti difetti, lo stesso, in conformità a quanto previsto dal “Codice del consumo”, qualora vi sia disponibilità di altro capo analogo, verrà sempre sostituito, previa presentazione della prova d’acquisto
(scontrino fiscale o di cortesia, fattura); altrimenti verrà consegnato un voucher di valore pari all’importo pagato, spendibile entro un anno dall’acquisto
8. In caso di mancato gradimento, il capo, se richiesto entro i 15 giorni successivi all’acquisto, previa presentazione di scontrino fiscale o di cortesia o fattura, verrà senz’altro sostituito, anche durante il periodo dei saldi, con altro capo
a scelta dell’acquirente di pari valore (semprechè ovviamente lo stesso non sia stato usato e venga riportato nell’esercizio nello stato in cui si trovava al momento dell’acquisto); qualora non vi sia disponibilità di capi che incontrino l’interesse dell’acquirente, a questi verrà consegnato un voucher di valore pari all’importo pagato, spendibile entro un anno dall’acquisto.
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