Conversione Decreto Sostegni bis: più tempo per il pagamento delle rate scadute del 2020 e non versate per non perdere i benefici della rottamazione ter e del saldo e stralcio
La legge n. 106 del 23.07.2021 di conversione del Decreto Sostegni bis, ha introdotto il nuovo articolo 1-sexies , che prevede la rimodulazione dei termini di versamento delle rate dovute e scadute nel 2020 per alcuni istituti di pace fiscale, in particolare per:
– rottamazione-ter delle cartelle esattoriali (articolo 3 del decreto-legge 119 del 2018 e articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019);
– definizione agevolata delle risorse proprie UE (articolo 5 del richiamato decreto-legge n. 119 del
2019);
– saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica (commi 184 e ss.gg. della legge di bilancio
2019 e del decreto-legge n. 34 del 2019).
Vediamo cosa prevede la nuova disposizione.
Nuovi termini per le rate del 2020
Si considera tempestivo e tale da non pregiudicare l’efficacia delle relative definizioni agevolate, il versamento delle rate scadute del 2020, se effettuato integralmente e con ritardo non superiore a 5 giorni (giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del decreto legge 119 del 2018):
entro il 31 luglio 2021 (cadendo di sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021), per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
entro il 31 ottobre 2021 (cadendo di domenica ed essendo festivo il 1° novembre, il termine slitta al 2 novembre 2021), per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
Termini invariati per le rate del 2021
Rimane invariato il differimento al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2021 della Definizione agevolata, già previsto dal Decreto Sostegni n. 41/2021 convertito nella legge n. 69/2021 (leggi anche Sospensione cartelle pagamento al 31.08 e differimento scadenze definizione agevolata), in particolare, entro tale termine dovranno essere corrisposte integralmente:
le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Anche in questo caso, per il pagamento entro tale scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza, di conseguenza il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021