Premesso che il Codice del Commercio della Regione Toscana (L.R. n. 28/2005) agli artt. 49 e 65 sancisce il DIVIETO DI VENDITA “mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione” riportiamo di seguito due risoluzioni sul tema emanate dal MISE
Il Ministero dello Sviluppo economico con le risoluzioni n. 374572 e n. 374554 del 29 novembre 2016 ha diffuso due note del Ministero dell’Interno in merito alla questione in oggetto, di contenuto sostanzialmente analogo.
Il Ministero in primo luogo ricorda che ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. n. 59 del 2010 la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, la SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini di cui all’art. 86 TULPS .
In secondo luogo, viene confermato che non sussiste un divieto generale di vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici.
Ciò si desume dalla presenza di una specifica ipotesi di violazione amministrativa soltanto nel caso di vendita o somministrazione di bevande alcoliche tramite distributori automatici in orario notturno (dalle ore 24 alle ore 7) (cfr. art. 14 bis della legge n. 125/2001).
Ciò premesso, viene citata la sentenza n. 11845 del 19 maggio 2006 della sez. I della Corte di Cassazione, che ha statuito che nelle ipotesi contemplate dalla legge n. 287 del 1991 – in tema di pubblici esercizi – la vendita attraverso apparecchiature automatiche in locali esclusivamente adibiti a tale attività costituisce solo una modalità di consegna del prodotto per il consumo “in loco” diversa da quella della consegna al banco e, pertanto, essa rientra nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande già autorizzata al momento dell’apertura dell’esercizio pubblico.
E’, quindi, del tutto irrilevante ai fini di pubblica sicurezza che le bevande alcoliche siano vendute sfuse o confezionate, né vi sono ulteriori indicazioni di legge in merito a tali modalità di somministrazione.
Il Ministero ha quindi confermato che, anche nel caso in cui l’attività sia svolta tramite distributori automatici, si applica la disciplina generale relativa alla somministrazione di alcolici.
In particolare, l’art. 689, comma 1 bis, del codice penale, che punisce chi somministrazione di bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, trova applicazione anche nel caso in cui la condotta sia posta in essere attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
Ne deriva che, in via generale, è consentita la vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici installati in locali adibiti esclusivamente a tale attività, purché l’esercente sia in grado di accertare la maggiore età dell’acquirente o tramite sistemi di lettura ottica dei documenti o tramite al presenza di personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
Il Ministero precisa infine che la fattispecie di cui all’art. 689, comma 1 bis, del codice penale trova applicazione nel caso di somministrazione di alcolici a minori degli anni 16, mentre nel caso di somministrazione a soggetti di età compresa tra i 16 e i 18 anni si deve fare riferimento sotto il profilo sanzionatorio all’art. 14 ter della legge 125/2001. Tale ultima fattispecie trova altresì applicazione nel caso di somministrazione di alcolici ai minori degli anni 16, nei casi non contemplati dall’art. 689 c.p., e cioè ove non sia effettuata in luogo pubblico o aperto al pubblico da un titolare di un pubblico esercizio.