In ordine al quesito rivolto circa la possibilità di installare, presso un esercizio di vicinato, l’erogatore di birra alla spina sopra il banco, si trasmette in allegato il testo della Risoluzione adottata al riguardo dalla competente Direzione del MSE.
In sostanza il dicastero, interpellato per conto di un dettagliante in merito all’oggetto, ha ritenuto che la vendita di birra alla spina in bicchieri di plastica, anche se predisposti per il consumo al di fuori dell’esercizio commerciale, configura pur sempre un’attività di somministrazione di bevande ‘non consentita’.
Tale orientamento deriva dal fatto che la birra, il vino etc. sono bibite alcoliche, dunque somministrabili per il consumo immediato non tanto in esercizi legittimati alla vendita al dettaglio, quanto piuttosto in via esclusiva negli esercizi abilitati per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Ciò ai sensi della Legge n.287/91 e ss. (Pubblici Esercizi), così come modificata ed integrata dal D.Lgs n. 59/2010 e ss. (Attuazione Direttiva servizi Bolkestein), fermo restando che la somministrazione è assoggettata anche all’art. 86 RD n. 773/1931 (TULPS) e relativo RD 635/1940 (Regolamento di esecuzione)
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