Dal giorno successivo alla pubblicazione nella GU n. 146 del 21-06-2021 è entrata in vigore la proroga in oggetto prevista dall’articolo 11-duodecies della legge 17 giugno 2021, n. 87 (legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, cosiddetto “decreto riaperture”, che ha assorbito le disposizioni di cui al DL n. 65, c.d. “decreto riaperture bis”).
Dopo intensa azione politico-sindacale iniziata già a febbraio con la conversione del decreto milleproroghe, siamo riusciti a sensibilizzare, insieme alle altre associazioni di categoria, il Ministro ed alcuni onorevoli portando a loro conoscenza la difficile situazione economica che le imprese del settore in particolare stanno vivendo da oltre un anno.
Nella nostra proposta di modifica avevamo chiesto di spostare ad ottobre 2021 gli adempimenti di cui alla lettera b), scaduti nel 2017, al fine di poter avere altri 3 anni per eventualmente concludere gli adeguamenti più complessi di cui alla lett. a), il cui termine sarebbe scaduto il 7 ottobre 2020. Nonostante il nostro suggerimento non sia stato accolto in pieno, consideriamo comunque un ottimo risultato lo spostamento del termine al 7 ottobre 2021 in quanto consente alle strutture con capacità superiore alle 400 persone di esercitare l’attività nei mesi estivi con più serenità, almeno relativamente a tale adempimento.
Riportiamo di seguito, come allegato, una nota riepilogativa contenente alcuni contributi dell’ufficio legislativo Confesercenti in merito alla norma in oggetto.
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