E stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 51 del 1° marzo 2021,la legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 183/2020, recante proroga di termini legislativi.
In sede di conversione, all’art. 2 del D.L. n. 183/2020 è stato aggiunto il comma 4 octies, che ha modificato l’art. 1, comma 1122, lett. i, della legge n. 205/2017, in tema di adempimenti antincendio per le strutture ricettive.
In particolare, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, i termini per l’adeguamento antincendio
sono stati prorogati di un anno, secondo le scadenze di seguito indicate:
• 30 giugno 2021: termine per la presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni indicate in nota1, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche;
• 31 dicembre 2022: termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni antincendio.
Vengono previsti gli stessi termini di adeguamento anche per le strutture ricettive situate in territori colpiti dagli eventi sismici e dagli eventi metereologici avversi degli ultimi anni, così come individuate dalla norma (che prima erano fissati rispettivamente al 31 dicembre 2020 – per la SCIA parziale – e al 30 giugno 2022 – per l’adeguamento), allineando così le scadenze al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2022.
Per i rifugi alpini è stato differito di un anno, al 31 dicembre 2021, il termine di cui all’art. 38, comma 2, D.L. 69/2013 (per la presentazione dell’istanza preliminare e della SCIA sostitutiva).