Si fa seguito alla precedente nota inviata in data 10 gennaio 2019, in merito alla proroga dei termini per gli adempimenti di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere situate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, per fornire i seguenti chiarimenti.
Si ricorda che il comma 1141, art 1, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha previsto una proroga al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale, per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al all’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018”.
Tale Delibera ha dichiarato “per 12 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018”.
Al riguardo alcuni associati hanno chiesto di sapere se la proroga fosse applicabile alle strutture ricettive presenti nell’intero territorio delle regioni sopra indicate o soltanto alle strutture situate nelle aree di quelle regioni colpite dagli eventi metereologici avversi.
Abbiamo chiesto in merito un chiarimento all’Ufficio Legislativo del Capo Dipartimento della Protezione Civile, che ci ha confermato che “la delibera non si riferisce all’intera Regione, ma esclusivamente ai territori di dette regioni colpiti dagli eventi calamitosi di cui trattasi. La stessa delibera rinvia a successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile la delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare in vigenza dello stato d’emergenza. A seguito della citata delibera, è stata adottata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, che all’articolo 1, comma 4, prevede che in sede di redazione del Piano degli interventi ciascun Commissario delegato, per ogni intervento inserito, debba indicare i comuni e le località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l’indicazione delle singole stime di costo”. Ci è stato inoltre segnalato che “ alcuni Commissari delegati hanno adottato appositi provvedimenti di individuazione dei comuni interessati dagli eventi in rassegna, resi pubblici sui propri siti istituzionali. Per tali motivi si ritiene che le informazioni circa l’esatta individuazione dei territori possa essere richiesta a ciascun Commissario delegato che ha operato tale ricognizione”.
Riepilogando, è stato prorogato:
- al 30 giugno 2019 il termine di presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della SCIA parziale;
- al 31 dicembre 2019 il termine per il completamento dell’adeguamento alle procedure antincendio.
solo ed esclusivamente per le attività ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eventi metereologici dello scorso autunno, così come individuati dagli appositi provvedimenti attuativi.
Per tutte le altre attività turistico-ricettive, ubicate in territori diversi da quelli identificati dalla Delibera, resta valida per il completamento degli adempimenti antincendio la data del 30 giugno 2019.
Ecco i Comuni della provincia di Livorno interessati: