Da gennaio 2022 I dati degli alloggiati “brevi” nelle strutture ricettive andranno comunicati entro le 6 ore successive al loro arrivo, e non più entro 24 ore. E’ l’effetto del Decreto del Ministero dell’Interno del 16 settembre 2021 (pubblicato nella GU n. 246 del 14-10-2021) che, come previsto, ha modificato l’art. 1 comma 1 del DM interno del 7 gennaio 2013, prevendo per i casi di soggiorni inferiori alle 24 il termine di sei ore dall’arrivo degli ospiti.
Il Decreto aggiorna anche le modalità di comunicazione. Le strutture ricettive che alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto sono abilitate alla trasmissione dei dati attraverso la certificazione digitale possono continuare a trasmettere con tale modalità, fino alla scadenza di validità del certificato digitale. Dietro richiesta della struttura interessata, la Questura competente provvederà a rilasciare le nuove credenziali di accesso entro la data di scadenza del certificato digitale. L’accesso al portale verrà effettuato tramite:
- Una login che identifica univocamente la struttura ricettiva,
- Una password di accesso modificabile dall’utente,
- Un codice richiesto dall’applicazione e valido solo per una sessione di lavoro (one time password).
Tutte le modifiche e gli aggiornamenti entreranno in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione in GU del decreto integrativo, ovvero il 12 gennaio 2022. Fino a quella data sarà ancora ammessa la comunicazione degli alloggi brevi entro le 24 ore successive.
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Riportiamo di seguito le principali indicazioni rivolte ai gestori delle strutture ricettive, rimandando per una lettura completa al testo del D.M. 16 settembre 2021, consultabile in allegato.
COMUNICAZIONE GIORNALIERA
Le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive di cui all’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), vengono trasmesse a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all’arrivo delle persone alloggiate, e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, alle questure territorialmente competenti secondo le modalità di seguito indicate.
TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE CON MEZZI INFORMATICI/TELEMATICI.
I gestori delle strutture ricettive producono specifica domanda alla questura della provincia in cui hanno sede le menzionate strutture. La questura rilascia alla struttura ricettiva le credenziali di accesso secondo quanto riportato al punto 3.1 dell’allegato tecnico (vedi allegato), che abilitano all’inserimento e all’invio tramite un apposito sistema web oriented esposto su rete internet, dei dati degli alloggiati.
Le credenziali, che devono essere utilizzate personalmente dai gestori delle strutture ricettive o essere consegnate ad un soggetto identificato, appositamente incaricato della trasmissione, con le pertinenti istruzioni, consentono di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione. Il gestore della struttura ricettiva, o il soggetto appositamente incaricato, può inserire le singole schede di
dichiarazione delle persone alloggiate on-line secondo quanto riportato al punto 3.2.1 dell’allegato tecnico ovvero trasferire, direttamente nell’applicazione, i dati già digitalizzati, utilizzando programmi applicativi a proprie spese secondo le modalità di cui ai punti 3.2.2 e 3.2.3 dell’allegato tecnico (vedi infra).
Ciascuna struttura ricettiva inserisce i dati esclusivamente nel sistema della questura territorialmente competente. I dati da trasmettere in via informatica/telematica sono quelli indicati al punto 2 dell’allegato tecnico. La ricevuta digitale degli inserimenti effettuati con le modalità di cui al presente articolo, può essere scaricata e conservata da ciascuna struttura ricettiva secondo le
indicazioni descritte al punto 4.1 dell’allegato tecnico e vale come attestazione dell’avvenuto adempimento (questa parte non risulta modificata rispetto al testo del D.M. 7 gennaio 2013, salvo ciò che riguarda i riferimenti all’allegato tecnico, che sono stati aggiornati).
TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE FAX O POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.
Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web che impediscano la trasmissione secondo le modalità previste al paragrafo precedente, la comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati è effettuata mediante trasmissione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata alla questura territorialmente competente.
I dati da trasmettere via fax o via posta elettronica certificata sono quelli indicati al punto 2 dell’allegato tecnico e vanno inviati secondo un elenco sequenziale dei soggetti alloggiati. La ricevuta delle comunicazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo è disciplinata dalle previsioni dei punti 4.2 e 4.3 dell’allegato tecnico (v. allegato).
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E DI ACCESSO AI DATI
I dati acquisiti con le modalità di cui sopra sono conservati separatamente per ciascuna questura all’interno di una infrastruttura informatica, presso il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato. I già menzionati dati sono accessibili attraverso il portale denominato Alloggiati Web esposto in rete.
Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. Il titolare del trattamento, in applicazione dell’art. 19 del decreto legislativo 18-5-2018 n. 51, autorizza i soggetti che agiscono sotto la propria autorità al trattamento dei dati personali, dopo aver impartito agli stessi le opportune istruzioni.
La designazione dei soggetti autorizzati al trattamento di cui sopra è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito.
Il titolare del trattamento di cui sopra, nell’adottare le misure organizzative necessarie a garantire che il trattamento sia effettuato in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 51 del 2018, definisce i compiti e le funzioni attribuiti agli autorizzati al trattamento.
L’accesso ai dati del sistema Alloggiati Web è consentito:
a) agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonché di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
b) al personale del Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, per le attività di gestione tecnica e di manutenzione del sistema.
Il personale di cui alle lettere a) e b) è autorizzato per iscritto, anche sulla base di un’attestazione rilasciata dai responsabili degli uffici o comandi con la quale sono definite le esigenze di trattamento dei dati, in funzione dell’attività svolta in seno all’unità organizzativa di assegnazione.
La consultazione dei dati e delle informazioni avviene secondo le modalità di cui sopra. Le informazioni sono consultabili in linea per quindici giorni, decorsi i quali le stesse sono rese accessibili esclusivamente agli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, addetti ai servizi investigativi e dotati di specifico profilo di accesso a livello nazionale.
TERMINI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti nel sistema Alloggiati Web sono conservati, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante Principi applicabili al trattamento di dati personali, non oltre il termine di cinque anni.
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi con mezzi informatici/telematici e alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi mediante fax o posta elettronica certificata, non appena generata da parte del sistema la ricevuta di avvenuta comunicazione dei dati, che deve essere conservata per la durata di cinque anni.
Si riporta in allegato il testo del D.M. 16 settembre 2021 e dell’Allegato tecnico (che sostituisce l’allegato tecnico al D.M. 7 gennaio 2013).
Scarica gli allegati: