Sanzioni in vigore dal 30 giugno per chi rifiuta i pagamenti Pos
Saranno in vigore dal prossimo 30 giugno le sanzioni per chi non accetta i pagamenti tramite Pos.
Le sanzioni colpiscono sia i commercianti sia i professionisti in caso di rifiuto di pagamenti tracciabili, di qualsiasi importo, con carte di debito e di credito.
La sanzione è fissata in 30 euro per ciascuna transazione rifiutata indipendentemente dall’ammontare della spesa sostenuta, aumentata del 4% del valore della transazione.
Fattura elettronica dal 1 luglio 2022 per i contribuenti forfettari e minimi
A partire dal prossimo 1° luglio entra il vigore l’obbligo di fattura elettronica per i contribuenti del regime forfettario e regime di vantaggio (minimi).
I contribuenti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi ragguagliati ad anno inferiori ai 25.000 euro (micro partite Iva) potranno continuare ad emettere fatture cartacee fino al 31 dicembre 2023: per questi contribuenti dunque l’obbligo scatterà dal 1° gennaio 2024
Per coloro che sono obbligati dal 1° luglio 2022 non sono previste sanzioni nel terzo trimestre 2022 in caso di tardiva emissione della fattura elettronica, che dovrà comunque essere trasmessa antro il mese successivo di effettuazione dell’operazione.
Come è noto, con l’approvazione dell’art. 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR), in via di conversione in legge, il termine del 1° gennaio 2023 previsto per l’applicazione delle sanzioni in caso di mancata accettazione dei pagamenti elettronici, come stabilito dall’art. 15, comma 4- bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato anticipato al 30 giugno 2022.
La norma, dunque, prevede ora che “A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981”.
Ricordiamo coma il comma 4 preveda che “… i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio)”.
Evidenziamo come il 23 giugno il Senato, nell’iter di approvazione del ddl di conversione del DL n. 36, abbia approvato, nell’ambito di un “maxiemendamento”, una modifica al testo dell’art, 15, comma 4, tale che, in caso di approvazione definitiva del testo, l’obbligo di accettazione delle carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, si estenderebbe anche alle carte prepagate.
Sull’interpretazione delle disposizioni in oggetto, riteniamo utile puntualizzare che la norma non sembra prevedere limitazioni all’obbligo di accettare le carte di pagamento con riferimento alle attività di commercio al dettaglio, poiché prevede un obbligo a carico dei “soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti”: quindi, anche chi acquista presso attività di vendita all’ingrosso potrà ben pretendere di effettuare i pagamenti mediante carte di debito o di credito (e a questo punto anche ricaricabili).
Un altro punto sul quale soffermarsi è l’interpretazione dell’espressione “almeno una carta di debito e una carta di credito”.
Pur non essendo stati forniti dalle Istituzioni competenti chiarimenti in merito, l’interpretazione che sembra essersi ormai consolidata è quella secondo cui l’esercente o il professionista devono accettare almeno una tipologia di carta di debito o di carta di credito (identificate dal marchio del circuito di appartenenza). Non sarebbe quindi richiesta l’accettazione di tutti i pagamenti digitali, ma, nel momento in cui l’esercente aderisce a un circuito, dovrà sempre accettare i pagamenti con strumenti appartenenti a quel circuito, pena il rischio di incorrere nella sanzione.
Per quanto il decreto imponga l’accettazione di almeno una tipologia (con riferimento all’adesione a un circuito) di carta di credito e di debito, è comunque verosimile che la banca prescelta in quanto fornitrice dei servizi di pagamento aderisca a più circuiti, mettendo dunque l’esercente o il professionista nella condizione di poter di accettare più carte di credito e più carte di debito.
Con riferimento ai casi di oggettiva impossibilità tecnica a ricevere pagamenti con carte di credito e di debito a mezzo POS, è ovviamente necessario comprendere cosa si intenda per “oggettiva impossibilità tecnica”, al fine di inquadrare le ragioni specifiche atte ad evitare l’irrogazione delle sanzioni previste. Tra queste sicuramente rientra l’impossibilità di accettare il pagamento a causa dell’interruzione del servizio di erogazione dell’energia elettrica, situazione senza dubbio oggettiva, mentre le questioni inerenti la mancata connessione con la rete internet
daranno luogo a maggiori problematiche, legate ad aspetti anche di natura soggettiva.
L’accertamento delle violazioni avverrà a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, nonché degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l’irrogazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro.
Non è prevista, come si è anticipato, la possibilità di fruire dell’istituto dell’oblazione, cioè della possibilità di effettuare il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
Non sarà dunque possibile, entro i 60 giorni successivi dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, effettuare il pagamento di una somma pari a un terzo del massimo della penalità o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale, oltre alle spese dovute per il procedimento