Più tempo per versare le somme addebitate nelle cartelle notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. Il decreto fiscale ha infatti elevato da 60 a 150 giorni il termine per il pagamento. Questo, però, solo ai fini della decorrenza degli interessi di mora e dell’avvio delle azioni esecutive. Resta quindi fissato in 60 giorni dalla notifica il termine per la proposizione del ricorso.
Durante il periodo di sospensione disposto dall’articolo 68, Dl 18/2020, era fatto divieto anche di notificare le cartelle di pagamento. Dal primo settembre scorso, essendo cessata la moratoria delle attività di agenzia delle Entrate – Riscossione,
l’agente della riscossione ha ripreso le notifiche delle cartelle suddette.
Il decreto fiscale ha, pertanto, previsto che i destinatari di cartelle ricevute dal 1° settembre scorso al 31 dicembre 2021 possano pagare le somme dovute entro 150 giorni dalla notifica, in luogo del termine ordinario di 60 giorni.
La novella precisa che tale differimento vale ai fini della decorrenza degli interessi di mora e dell’avvio delle procedure esecutive. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 30, Dpr 602/1973, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, decorrono gli interessi di mora. Per effetto della norma eccezionale in esame, dunque, gli interessi inizieranno a decorrere solo dopo cinque mesi dalla notifica.
Ai sensi dell’articolo 50, comma 1, Dpr 602/1973, inoltre, decorsi inutilmente 60 giorni possono essere avviate le azioni di recupero coattivo (pignoramenti). La proroga a 150 giorni riguarda anche il termine per l’esercizio di tale potere. Di conseguenza, prima di cinque mesi dalla notifica della cartella non potranno neppure partire le azioni esecutive. Nulla è detto per gli strumenti cautelari (fermo dei veicoli e ipoteca). Deve però ritenersi che, stante la finalità della norma, siano bloccate tutte le attività dell’agente della riscossione sino alla scadenza della proroga di legge.
Nel silenzio della norma, è certo che la proroga non opera, invece, ai fini della proposizione dei ricorsi che devono pertanto essere trasmessi entro il termine ordinario di 60 giorni.
Si segnala inoltre che, poiché la previsione in esame richiama specificatamente le cartelle dell’agente della riscossione, essa non può trovare applicazione per le ingiunzioni di pagamento degli enti territoriali (comuni e regioni), che pure sono ripartite al 1° settembre scorso. Si tratta degli enti che hanno deciso di non avvalersi di agenzia delle Entrate – Riscossione. Ne deriva che per queste resta il termine ordinario di pagamento di 60 giorni dalla notifica.
19/10/21, 07:24 Il Sole 24 Ore
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Rimessione in termini per il pagamento delle rate 2020 e 2021 della rottamazione ter entro la nuova scadenza del 30 novembre prossimo. Il decreto fiscale, come più volte annunciato in sede politica, si occupa anche dei soggetti che non hanno
rispettato i termini delle definizioni agevolate con l’agente della riscossione.
Si ricorda, in primo luogo, che per effetto del Dl 73/2021 (decreto Sostegni bis) le scadenze delle definizioni agevolate con l’agente della riscossione, previste nel Dl 119/2018 (compreso il saldo e stralcio), originariamente stabilite nel corso
dell’anno 2020, sono state così rimodulate: a) al 2 agosto 2021 le rate di febbraio e marzo 2020; b) al 31 agosto 2021 la rata di maggio 2020; c) al 30 settembre 2021 la rata di luglio 2020; d) al 2 novembre 2021 (il 31 ottobre e l’1 novembre sono
festivi) la rata di novembre 2020. Per quanto riguarda invece le rate originariamente in scadenza nel 2021, fino al mese di luglio, è stata disposta una proroga alla data del 30 novembre prossimo. Per ciascuna di queste scadenze opera la tolleranza di cinque giorni di ritardo. Il mancato o il ritardato pagamento anche di una sola delle quote della definizione agevolata determina la caducazione della sanatoria, con la conseguenza che viene ripristinato il debito iniziale, comprensivo
di sanzioni e interessi di mora.
Per venire incontro alle esigenze dei debitori, il decreto fiscale ha previsto una rimessione in termini per tutte le rate inizialmente in scadenza nel 2020, consentendone il pagamento, senza alcuna maggiorazione, entro il prossimo
novembre (6 dicembre, in realtà, considerati i cinque giorni di tolleranza). Resta inoltre confermata la scadenza di fine novembre (6 dicembre) per le quote aventi termine di versamento, in origine, fino al mese di luglio scorso.
La rimessione in termini per il pagamento della rottamazione ter consente di rimediare ai problemi derivanti dall’intreccio con lo stralcio dei ruoli non superiori a 5mila euro, disposto nell’articolo 4, Dl 41/2021. La disciplina di riferimento stabilisce che l’azzeramento opera anche con riguardo agli importi oggetto di definizione agevolata. A seguito del decreto attuativo delle Finanze, tuttavia, l’azzeramento produce effetti a partire dal 31 ottobre 2021. Ne consegue che fino ad allora i contribuenti non avranno certezza del fatto che le rate di rottamazione da versare potranno essere decurtate degli importi stralciati. Il differimento a
novembre permette ora all’Ader di depurare le somme della rottamazione ter da pagare, dall’importo relativo ai ruoli oggetto di stralcio.
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19/10/21, 07:24 Il Sole 24 Ore