Il 28 febbraio 2015 con al pubblicazione in gazzetta del decreto mille proroghe sono entrate in vigore numerose novità tra cui la riapertura dei termini di rateazione con Equitalia.
Tutti coloro che si trovano in presenza di una rateazione scaduta potranno accedere ad una nuova rateazione presentando la domanda entro il 31 luglio prossimo.
I vincoli da rispettare per accedere a questa nuova rateazione sono i seguenti :
– La richiesta può essere inoltrata per un massimo di 72 rate ; non c’è più la possibilità di ottenere una rateazione a 120 mesi.
– Non vi è più possibilità di proroga.
– La decadenza di questa nuova rateazione avviene per il mancato pagamento di sole 2 rate ( abolito il mancato pagamento di 8 rate ) .
– La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015 .
Altra limitazione importante , riguarda i cittadini che vantano un credito nei confronti della pubblica amministrazione superiore ad € 10.000,00. In questo caso la riammissione sarà possibile solo a condizione che la domanda venga presentata in data antecedente alla segnalazione da parte dell’ente pubblico: in ogni caso la preclusione sarà limitata agli importi interessati. In altre parole un contribuente che vanta un credito verso la PA di euro 15.000,00 e rileva un debito verso l’ente di riscossione pari ad € 20.000,00 , potrà chiedere la dilazione solamente per la differenza e cioè €5.000,00. E’ infatti stabilito che la pubblica amministrazione , prima di effettuare pagamenti ai contribuenti superiori ad € 10.000,00 debbano controllare la regolarità del contribuente in termini di versamento di una o più cartelle.
Qualora fossero presenti debiti non saldati , queste sono inibite al versamento della somma dovuta e hanno l’obbligo di segnalare la circostanza ad Equitalia.
Si consiglia in ogni caso, a prescindere dalle limitazioni de quo, al momento della presentazione di una nuova istanza valutare:
1) Il numero delle rate del nuovo piano stabilito in base alle condizioni economiche rappresentate dal contribuente.
2) La rateazione non potrà mai essere superiore a sei anni .
3) La rateazione straordinaria ( 10 anni ) non sarà mai concessa in questa dilazione bis.
4) In caso di diniego da parte di Equitalia, il contribuente dispone di 10 giorni per presentare osservazioni in grado di modificare l’esito del provvedimento.
TUTTO QUELLO NON SPECIFICATO O DUBBIO POTRA’ ESSERVI RESO CHIARO TRAMITE UN APPUNTAMENTO PRESSO LE SEDI CONFESERCENTI .