Il 15 giugno sono scadute le previsioni relative ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) previste a tutela della salute in relazione ai rischi da Covid-19 dall’art. 10-quater del DL n. 52/21, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/21, aggiunte n. 52/22, di conversione del DL n. 24/2022.
Il Governo, nella giornata di ieri, ha approvato un decreto-legge che provvede alla proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo dell’uso delle mascherine FFP2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie.
Nel contempo, il Ministro della Salute ha emesso una nuova Ordinanza-ponte (con efficacia fino al 22 giugno, per assicurare la copertura del periodo decorrente da oggi fino alla pubblicazione del predetto decreto-legge), la quale dispone:
1. l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. I vettori marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
2. L’Ordinanza fa altresì obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.
I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
3. L’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva non si applica per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori.
Si conferma che non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Quanto ai dipendenti ed addetti delle attività economiche e dei servizi, come è noto (in proposito rimandiamo alla circolare dell’Ufficio Legislativo del 5 maggio scorso (n. 4870), restano fermi gli obblighi, fra i quali quello di utilizzo delle mascherine, previsti dal Protocollo di aggiornamento della sicurezza Covid nei luoghi di lavoro, adottato con Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021, la cui efficacia è stata procrastinata, con l’accordo tra
Ministeri del Lavoro, della Salute, dello Sviluppo economico, INAIL e rappresentanze delle Associazioni Datoriali e Sindacali, fino ad una prossima riunione che dovrà tenersi entro il 30 giugno presso il Ministero del Lavoro, semprechè nel frattempo non intervengano novità.