La nuova riformulazione della norma cancella la possibilità di eseguire i versamenti con lo 0,40% perché interviene direttamente sull’articolo 17, comma 2, del Dpr 435/2001, cioè sulla disposizione che prevede il pagamento con lo 0,40% in più entro 30 giorni dal termine ordinario. La proroga, che allunga al 15 settembre 2021 i termini dei pagamenti in scadenza ordinaria dal 30 giugno al 31 agosto 2021, riguarda i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e gli altri “collegati” agli Isa, quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi. Restano fermi gli ordinari termini del 30 giugno o dal 1° al 30 luglio 2021 con lo 0,40% per gli altri contribuenti.
Lo spostamento al 15 settembre 2021, dei pagamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto, può anche riguardare il saldo annuale Iva per il 2020, che può essere versato entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2021, per il 2020, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2021. I contribuenti Iva possono, ad esempio: – avere versato il saldo Iva entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione;
- rateare l’Iva a saldo 2020 e non rateare uno o più dei versamenti dei Redditi 2021.
Per il pagamento del saldo annuale Iva differito, è dovuta la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2021 e per la rateazione sono dovuti gli interessi dello 0,33% mensile. Resta fermo che, in caso di compensazione di debiti con i crediti dei Redditi 2021, se i crediti superano i debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta, nemmeno per lo spostamento del saldo Iva dal 16 marzo 2021. Se l’importo a debito del saldo Iva 2020 è superiore ai crediti dei Redditi, lo 0,40% si applica sulla differenza.
Con un altro emendamento approvato in commissione Bilancio vengono poi prorogati i termini per pagare le rate 2020 della rottamazione ter, del saldo e stralcio e della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della Riscossione a titolo di risorse proprie dell’Ue, attualmente fissati al 2 agosto 2021 (il 31 luglio, di scadenza, è sabato e il 1° agosto è domenica). Le nuove proroghe prevedono:
la scadenza al 2 agosto 2021 del termine per pagare le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata in scadenza il 28 febbraio 2020 e per quelle del saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo 2020;
il differimento al 31 agosto 2021 del termine per pagare le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata in scadenza il 31 maggio 2020;
lo spostamento al 30 settembre 2021 del termine per pagare le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata e per quelle del saldo e stralcio in scadenza il 31 luglio 2020;
il differimento al 2 novembre 2021 (il 31 ottobre 2021, di scadenza, è domenica e il primo novembre è festivo) del termine per pagare le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata in scadenza il 30 novembre 2020.
È prorogato al 30 novembre 2021 il termine per pagare le rate in scadenza ordinaria il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021. Per i pagamenti, è prevista una tolleranza di cinque giorni. Questo significa che il pagamento delle rate può essere fatto entro i cinque giorni successivi alla scadenza.
Infine, i differimenti interessano anche la rivalutazione di terreni e quote. Viene, infatti, prorogato dal 30 giugno 2021 al 15 novembre 2021 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione detenuti alla data del primo gennaio 2021. Il nuovo termine del 15 novembre 2021 vale anche per la redazione e il giuramento della perizia.
Da IlSole24ore del 10.07.2021
Giuseppe Morina Tonino Morina
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