Ci sono giunti quesiti circa le prescrizioni inerenti l’ingresso in Italia per motivi turistici di cittadini provenienti da Germania, Francia, Olanda, Spagna ed altri Paesi facenti parte dell’Elenco C dell’allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021.
La domanda è se sia previsto dalla normativa in essere, approvata per il contenimento della pandemia, l’obbligo di quarantena all’ingresso nel nostro Paese, nell’attuale momento, in cui sono state disposte misure di riapertura graduale delle attività economiche e ci si appresta ad entrare nella stagione estiva.
Orbene, ai sensi dell’art. 50 del DPCM 2 marzo 2021, tuttora applicabile in relazione a quanto previsto dall’art. 1 del DL n. 52/2021, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell’allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR n. 445/2000, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, dei Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia.
Nei casi espressamente previsti dal DPCM e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall’autorità sanitaria nell’ambito dei protocolli di sicurezza, è fatto obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
L’art. 51, comma 6, del DPCM prevede, infatti, che nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applica l’obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 50, le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell’allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
Per effetto dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 30 marzo 2021, ferme restando le disposizioni sopra riportate, a tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 è fatto altresì obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui all’art. 51, comma 6, del DPCM 2 marzo 2021, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di quarantena presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
Con Ordinanza del 2 aprile gli effetti dell’Ordinanza del 30 marzo sono stati prorogati al 30 aprile. Con successiva Ordinanza del 29 aprile gli effetti sono stati ancora prorogati fino al 15 maggio.
Elenco C di cui all’allegato 20: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
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