Il DPCM 14 gennaio 2021, che prevede, come è noto, restrizioni alle attività imprenditoriali ai fini del contenimento dell’epidemia da Covid-19, dispone la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione:
– in zona gialla (art. 1, comma 10, lett. gg) dopo le ore 18,00;
– in zona arancione (artt. 2, comma 4, lett. c e art. 3, comma 4, lett. c) per tutta la giornata.
Dunque, i servizi di somministrazione di alimenti e bevande da parte di ristoranti, bar ed esercizi della ristorazione in genere risultano sospesi (in zona gialla la sera, nelle zone arancione e rossa tutto il giorno), salva la possibilità di vendere alimenti e bevande per asporto (almeno fino alle 22,00, esclusi i bar senza cucina che possono effettuare l’asporto fino alle 18,00) e di effettuare il “delivery”, ossia la vendita a domicilio del consumatore.
La normativa in materia di Covid-19 consente però l’esercizio delle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione ovviamente che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio, in primis garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Orbene, dopo un periodo di incertezza, dovuta alle decisioni di alcune Prefetture, intervenute sul tema a macchia di leopardo, lo scorso 22 gennaio è finalmente pervenuta la risposta del Gabinetto del Ministro dell’Interno (prot. n. 4779) ad un quesito della Prefettura di Latina, che sembra mettere tutti d’accordo, dando di fatto indicazioni in linea di massima omogenee.
La nota ministeriale, in risposta al quesito rivolto in merito alla corretta applicazione delle vigenti disposizioni concernenti l’esclusione della sospensione delle attività di ristorazione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, afferma che:
– in forza dell’art. 2, comma 4, lett. c (dunque apparentemente per le zone arancioni, ma la nota ministeriale richiama tali zone solo perché il quesito è rivolto dalla Prefettura di Latina, in un momento in cui il Lazio è zona arancione, valendo comunque la risposta per tutti i casi in cui il servizio di ristorazione è sospeso, dunque anche in zona gialla e rossa) è consentito lo svolgimento, all’interno di pubblici esercizi, dell’attività di ristorazione in favore dei lavoratori di aziende con le quali tali esercizi instaurino, onde erogare il servizio di mensa, un rapporto contrattuale per la somministrazione di alimenti e bevande;
– tale attività dovrà essere svolta nel rispetto delle misure di contenimento del rischio di contagio, nonché della legislazione vigente in tema di attività produttive;
– si segnala l’opportunità, al fine di agevolare gli organi accertatori nella verifica della sussistenza delle condizioni richieste per l’esercizio dell’attività di mensa o di catering continuativo, che, a cura dell’esercente, sia resa disponibile in pronta visione copia dei contratti sottoscritti con le aziende, nonché degli elenchi nominativi del personale preventivamente individuato quale beneficiario del servizio;
– non si ritiene consentita, in quanto non riconducibile alle succitate attività di mensa o catering continuativo, la possibilità di instaurare con un pubblico esercizio un rapporto contrattuale di somministrazione al tavolo di alimenti e bevande a favore del titolare di partita IVA o del libero professionista, non essendo in questi casi configurabile un connotato indefettibile del servizio di mensa o catering, rappresentato dalla ristorazione collettiva.
Queste le deduzioni che ne derivano:
✓ nei casi in cui il servizio di ristorazione dei pubblici esercizi è sospeso per effetto delle misure restrittive anti Covid-19 – quindi dopo le 18,00 in zona gialla e tutto il giorno nelle altre zone – è consentito lo svolgimento, all’interno dei pubblici esercizi, dell’attività di ristorazione in favore dei lavoratori di aziende con le quali tali esercizi instaurino, onde erogare il servizio di mensa, un rapporto contrattuale per la somministrazione di alimenti e bevande;
✓ il rapporto contrattuale corrisponde ad una semplice convenzione stipulata formalmente tra il titolare del pubblico esercizio ed il datore di lavoro, a vantaggio del personale alle dipendenze di quest’ultimo;
✓ solo in via di opportunità (dunque non è un obbligo, ma è strettamente consigliato che ciò avvenga, per evitare contestazioni) il titolare del pubblico esercizio terrà a disposizione in pronta visione, nel proprio locale, copia dei contratti sottoscritti con le aziende (si ritiene che le convenzioni possano essere stipulate dagli esercizi pubblici con più aziende), nonché degli elenchi nominativi del personale preventivamente individuato quale beneficiario del servizio;
✓ tra i beneficiari del servizio non ricadono titolari di partita IVA e liberi professionisti, perché connotato indefettibile del servizio di mensa o catering è la ristorazione collettiva;
✓ l’attività dovrà essere svolta nel rispetto delle misure di contenimento del rischio di contagio, nonché della legislazione vigente in tema di attività produttive.
Quest’ultimo punto non viene adeguatamente chiarito dalla nota ministeriale, che richiama la legislazione in tema di attività produttive senza spiegare se riferita all’attività di pubblico esercizio o di mensa.
Ovviamente il pubblico esercizio rispetterà le norme peculiari del settore di appartenenza, ma è con riferimento all’attività di mensa che si erano finora registrate interpretazioni difformi da parte delle varie Prefetture.
In particolare, per l’avvio dell’attività di mensa occorrerebbe , in teoria:
– la presentazione di una specifica SCIA presso il SUAP competente, trattandosi di attività diversa dalla somministrazione al pubblico;
– una specifica notifica sanitaria presentata al momento dell’avvio dell’attività principale;
– il rispetto delle peculiari regole sull’HACCP;
– la comunicazione dell’avvio dell’attività alla Camera di commercio competente al fine dell’attribuzione del relativo codice Ateco (56.29.10 per le mense, 56.29.20 per il catering).
Va detto, però, che il servizio sostitutivo di mensa viene normalmente prestato dai pubblici esercizi in tutti i casi in cui un datore di lavoro non disponga di un servizio di mensa proprio (ed anzi proprio per questo è stato creato il sistema dei “buoni pasto”, emessi da società terze per consentire che il personale delle aziende possa usufruire di un servizio sostitutivo di mensa presso
la rete convenzionata dei pubblici esercizi).
Dunque, i pubblici esercizi tradizionalmente svolgono una funzione surrogatoria del servizio di mensa.
La sospensione della loro attività causa Covid-19 priva i lavoratori della possibilità di usufruire di tale servizio: riteniamo che la nota ministeriale, per tale motivo, tenda a risolvere il problema sgombrando il campo da possibili ostacoli e chiarendo che per l’esercizio di un’attività che si assume non “principale” da parte dei pubblici esercizi, i quali in questa fase non aprirebbero “al pubblico”, ma alla ristretta cerchia dei lavoratori rientranti nelle convenzioni stipulate, non occorra salvo il rispetto di protocolli e linee guida anti-Covid – procedere ad ulteriori adempimenti, cui invece rimangono obbligate le sole strutture che svolgono in modo precipuo l’attività di mensa.
D’altra parte, alcune Prefetture avevano finora richiesto che per svolgere tale attività i pubblici esercizi dovessero dotarsi del codice Ateco specifico: il fatto che la risposta del Ministero taccia in proposito implicherebbe la non necessità di registrazione con tale Codice presso il Registro delle imprese in CCIAA.
La presente nota ovviamente interviene per tradurre in linee interpretative concrete il parere del Ministero dell’Interno, che sugli aspetti più pratici appare alquanto evasivo: dunque consigliamo di verificare sul territorio che l’avviso delle Prefetture corrisponda
all’interpretazione qui fornita.
Anche la regione Toscana si è espressa in tal senso.
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