L’estromissione nell’impresa individuale
La norma prevede che l’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all’art. 43 comma 2, del t.u.i.r può entro il 31 maggio 2016 optare per l’esclusione dei beni stessi al patrimonio dell’impresa, con effetto dal 01 gennaio 2016.
La disposizione agevola sia gli immobili strumentali per natura che gli immobili strumentali per destinazione. L’imprenditore può estromettere l’immobile sia nell’ipotesi di cessazione dell’attività, sia nell’ipotesi di utilizzo dello stesso per l’esercizio della propria attività.
Gli effetti saranno:
-pagamento di un’imposta sostituiva dell’8% sul plusvalore, determinato come differenza tra il valore normale del fabbricato ed il costo fiscalmente riconosciuto. Come valore normale del bene si può utilizzare il valore calcolato con i moltiplicatori su base catastale.
-verificare l’obbligo del versamento iva.
Se l’immobile è entrato nella sfera dell’impresa senza iva, l’estromissione si intende f.c. iva art. 2 punto 5 d.p.r 633/72.
Se l’immobile è entrato nella sfera d’impresa con una detrazione dell’imposta, l’estromissione rientra nel campo di applicazione dell’imposta. L’operazione si intende esente art. 10 c. 8 bis, ma si dovranno valutare gli effetti della rettifica della detrazione se sono trascorsi più di 10 anni.
L’estromissione non necessita atti da registrare per cui non è dovuta nessuna imposta di registro.
Condizione essenziale è che l’imprenditore fosse tale alla data del 01 gennaio 2016, e che alla data del 31 ottobre 2015 l’imprenditore fosse il possessore degli immobili oggetto di estromissione.
Comportamento concludente da effettuarsi entro il 31 maggio 2016: annotazione nel libro giornale , nel libro cespiti e registri iva dell’estromissione dell’immobile alla data del 01 gennaio 2016, espletamento delle pratiche formali come l’integrazione del pagamento dell’imposta di registro nel caso l’immobile fosse locato a terzi e l’emissione delle note di variazioni per rettificare eventuali fatture emesse con iva dalla data del 01 gennaio 2016.
La rivalutazione dei beni d’impresa entro il 30 giugno 2016.
La legge di stabilità prevede anche la rivalutazione dei beni d’impresa da effettuarsi nel bilancio 2015.
La norma prevede che il maggior valore iscritto in bilancio si considera riconosciuto con il pagamento di una imposta sostitutiva del 16% per quanto riguarda i beni ammortizzabili e del 12 % per i beni non ammortizzabili.
Il riconoscimento di tali valori si considera riconosciuto a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita.
La rivalutazione di quote e terreni entro il 30 giugno 2016.
Persone fisiche, società semplici enti non commerciali possono rivalutare il costo o l’acquisto delle partecipazioni non quotate e terreni posseduti al fine di beneficiare di una riduzione del carico fiscale nell’abito dei redditi diversi.
Essenziale è il possesso dei beni alla data del 01 gennaio 2016.
Imposta sostitutiva: 8% sul valore di perizia.