Le nuove FAQ del Governo
Il DAGL della Presidenza del Consiglio ha risposto con nuove FAQ, pubblicate sul sito del Governo
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
a quesiti posti dalla nostra Associazione per il tramite dell’Ufficio Legislativo, nell’interesse di alcune specifiche categorie di operatori.
1. È obbligatorio avere il Green Pass per accedere agli esercizi degli artigiani o ad altre attività, diverse da quelle commerciali e da quelle che offrono servizi alla persona (per esempio: autofficine, autolavaggi, agenzie immobiliari, agenzie di viaggio etc.)?
No, se in tali esercizi si svolgono solo ed esclusivamente le attività per le quali non c’è obbligo di Green Pass. Nel caso in cui, invece, nello stesso esercizio si effettuino anche attività commerciali o si offrano servizi alla persona, il possesso del Green Pass è richiesto solo ai soggetti che accedono a tali attività e servizi.
Con la predetta risposta, si chiarisce, come d’altronde avevamo già sostenuto, che il possesso del green pass base non è richiesto per l’accesso da parte dei clienti ad agenzie immobiliari, agenzie di viaggi, autolavaggi, esercizi artigiani, non trattandosi di servizi alla persona né di attività commerciali.
2. Gli artigiani e le altre attività, diverse dai servizi alla persona, che svolgono in via secondaria anche un’attività di tipo commerciale, devono controllare il Green Pass all’ingresso a tutti i clienti?
No. I titolari di questi esercizi non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del Green Pass all’ingresso, ma possono svolgerli a campione e limitatamente alla clientela che usufruisce dei servizi commerciali.
La FAQ chiarisce che, qualora negli esercizi per cui non è obbligatorio per i clienti accedere con il green pass si svolgano attività soggette all’obbligo (ovviamente servizi alla persona o attività commerciali “non essenziali”, non ricomprese nell’allegato al DPCM del 21 gennaio 2022, per le quali non sia prevista un’esclusione) il controllo potrà avvenire a campione all’interno dei locali e limitatamente alla clientela che usufruisce dei servizi commerciali “non
essenziali” (o dei servizi alla persona).
3. L’obbligo di possedere il Green Pass rafforzato sussiste anche per i clienti che acquistano cibi e bevande per asporto in bar, ristoranti e locali assimilati?
No, i clienti che acquistano cibi e bevande, esclusivamente per asporto, in bar, ristoranti e locali assimilati non sono obbligati al possesso del Green Pass rafforzato. In ogni caso, tali clienti devono trattenersi nei locali per il tempo strettamente necessario all’acquisto dei prodotti e non possono consumarli all’interno dei locali stessi o negli spazi esterni appositamente attrezzati.
Con questa FAQ, in linea con quanto da sempre da noi sostenuto, si conferma che i clienti che accedono agli esercizi della ristorazione solo per acquistare prodotti per asporto non devono dimostrare di possedere il green pass, anche se devono trattenersi nei locali per il tempo strettamente necessario all’acquisto dei prodotti e non possono consumarli all’interno dei locali stessi o negli spazi esterni appositamente attrezzati.
4. I soggetti esenti dalla campagna vaccinale possono accedere alle attività e ai servizi per i quali è richiesto il green pass, “base” o “rafforzato”?
Sì, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica possono accedere liberamente a tutte le attività e a tutti i servizi che richiedono il green pass, sia esso “base” o “rafforzato”, presentando la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 anche in formato cartaceo. Con la prossima adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà consentito il rilascio in formato digitale di tale certificazione, che potrà essere verificata nel rispetto della disciplina in materia di privacy anche per mezzo dell’app Verifica C-19.
Anche a questo quesito lo scrivente Ufficio aveva già dato risposta analoga. La FAQ conferma quanto sostenuto.
Ciò si precisa anche ai fini della possibile applicazione delle sanzioni in caso di controllo sull’attività di verifica da parte di Organi pubblici di vigilanza,
Precisazioni inerenti la verifica del green pass e le regole sulla Privacy
Sono giunti all’Ufficio Legislativo quesiti inerenti eventuali problematiche che potrebbero insorgere in relazione alla normativa sulla tutela dei dati personali (regolamento (UE) n. 2016/679), qualora clienti ed avventori ponessero la questione. Vi forniamo sul punto le nostre considerazioni:
Il soggetto verificatore non tratta normalmente dati personali, perché ciò non è consentito dall’art. 13, comma 5, del DPCM 17 giugno 2021, il quale prevede che l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5 (ambito scolastico ed universitario), 9-quinquies, commi 6 e ss. (lavoro
pubblico), e 9-septies, commi 6 e ss (lavoro privato).
Dunque, solo nei casi sopra descritti (verifica green pass in ambito scolastico e universitario, in ambito lavorativo pubblico e privato) i preposti alle verifiche risultano titolari del trattamento di dati personali, e infatti l’art. 15 del DPCM 17 giugno 2021 prevede unicamente per i datori di lavoro dei predetti specifici ambiti l’obbligo di informare il personale interessato dal processo di verifica sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante
comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
In tutti gli altri ambiti non esiste trattamento di dati personali, poiché, come afferma l’art. 13, comma 1, del DPCM 17 giugno 2021, la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’apposita applicazione mobile “Verifica C19”, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza
rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
Il comma 10 dell’art. 15 del DPCM 17 giugno 2021 afferma che “Tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, la modalità di verifica limitata al possesso delle certificazioni verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle suddette certificazioni”: detta norma si riferisce esclusivamente ai casi in cui effettivamente sussiste il
trattamento di dati personali: dunque, si ribadisce, alle sole verifiche del green pass in ambito scolastico e universitario, in ambito lavorativo pubblico e privato, non a tutte le ulteriori verifiche da fare per l’accesso a varie attività economiche, dello spettacolo o sportive
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone