La Corte Costituzionale, con sentenza n. 83, depositata il 15 maggio scorso, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-quater del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, nella parte in cui sottoponeva, per il 2014, ad imposta di consumo, nella misura del 58,5% del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, nonché dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo.
Appare del tutto irragionevole l’estensione del regime amministrativo e tributario proprio dei tabacchi anche al commercio di liquidi aromatizzati e di dispositivi per il relativo consumo, i quali non possono essere considerati sostitutivi del tabacco.
Inoltre l‘indeterminatezza della base imponibile e la mancata indicazione di specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria, determina il contrasto tra la disposizione in esame e la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, di cui all’art. 23 Cost.
L’art. 62-quater del D. Lsg. 504/1995 nella sua versione in vigore per il 2014, deve dunque considerarsi inapplicabile in quanto illegittimo nella parte in cui prevede la tassazione sui liquidi senza nicotina e sulla componente hardware. Resta invece applicabile nella parte in cui introduce la tassazione sui liquidi con nicotina.
Gli effetti prodotti dalla sentenza della Corte Costituzionale sul regime dell’imposta sono in ogni caso molto pesanti ed implicano un intervento del legislatore che si considera inevitabile per riordinare il settore, ripensando ai criteri dell’imposizione fiscale.