Con circolare n. 4931, di ieri, 16 ottobre, abbiamo comunicato, a beneficio degli operatori facenti riferimento all’Area “Immagine e benessere”, che sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 238/76 IT, del 27.9.2023, è stato pubblicato il Regolamento UE 2023/2055, del 25 settembre 2023, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici.
Il predetto commento è stato indirizzato specificamente agli operatori dell’Area “Immagine e benessere”, considerate le numerose segnalazioni pervenuteci circa la presunta immediata ricaduta delle disposizioni del Regolamento UE sulle imprese del settore. Nella circolare abbiamo evidenziato come invece occorra tener conto, con riferimento ai prodotti per le labbra, ai prodotti per le unghie e ai prodotti per il trucco, rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici, del regime transitorio previsto dalla normativa comunitaria.
Val la pena ora estendere il commento a tutte le altre imprese coinvolte.
Ribadiamo intanto che, come è noto, la presenza diffusa di minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici, insolubili in acqua, che si degradano molto lentamente e sono facilmente ingeribili da organismi viventi, desta preoccupazioni per il loro impatto generale sull’ambiente e, potenzialmente, sulla salute umana. Tali polimeri sono diffusi nell’ambiente e sono stati rinvenuti anche nell’acqua potabile e in alimenti. Essi si accumulano nell’ambiente e contribuiscono all’inquinamento da microplastica.
Nelle sue conclusioni del 20 giugno 2016 sul piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare e del 24 marzo 2017 sulla governance internazionale degli oceani, il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre misure per ridurre la dispersione nell’ambiente marino di residui di plastica sia in forma micro che macro, compresa una proposta di divieto dei polimeri nei cosmetici, nei prodotti per l’igiene personale e nei detergenti. Nell’intento di contrastare l’inquinamento da plastica, nel gennaio 2018 la Commissione ha adottato una strategia per la plastica volta, tra l’altro, a ridurre tutte le fonti che contribuiscono all’inquinamento da microplastica. Tale impegno è stato rinnovato con la pubblicazione del Green Deal europeo nel dicembre 2019, del nuovo piano d’azione per l’economia circolare nel marzo 2020 e del piano d’azione per l’inquinamento zero nel maggio 2021. Tra gli obiettivi di quest’ultimo per il 2030 figura in particolare una riduzione del 30 % della quantità di microplastiche rilasciate nell’ambiente.
Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dunque oggi, 17 ottobre 2023.
Esso modifica l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), aggiungendo la voce “Microparticelle di polimeri sintetici”: trattasi di polimeri solidi che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
- sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l’1 %, in peso, di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle;
- almeno l’1 % in peso delle particelle di cui alla lettera a) soddisfa una delle condizioni seguenti:
- tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm;
- la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a
L’allegato medesimo prevede, al paragrafo 1, che di tali microparticelle “non è ammessa l’immissione sul mercato, sotto forma di sostanze in quanto tali o, laddove le microparticelle di polimeri sintetici siano presenti per conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso”.
Orbene, per quanto riguarda l’uso delle microplastiche nei cosmetici:
- il divieto immediato riguarda solo i prodotti da risciacquo (scrub/detergenti ad azione esfoliante) per i quali il divieto di immissione in commercio è già peraltro effettivo nel nostro Paese dal 1° gennaio Per gli altri prodotti da risciacquo contenenti microplastiche, il divieto inizierà a partire dal 17 ottobre 2027.
- per i prodotti per il trucco, le labbra e le unghie contenenti microplastiche, come si è detto, a partire dal 17 ottobre 2031 scatterà l’obbligo di etichettarli con la frase “Questo prodotto contiene microplastiche“, mentre il divieto della loro immissione sul mercato scatterà solo a partire dal 17 ottobre 2035;
- per tutti gli altri prodotti leave-on (quindi senza risciacquo), la proibizione varrà a partire dal 17 ottobre
Il divieto non si applica all’immissione su mercato di:
- additivi alimentari rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- dispositivi medico-diagnostici in vitro, compresi i dispositivi rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- alimenti ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 non rientranti tra gli additivi di cui sopra e mangimi quali definiti all’articolo 3, punto 4), del regolamento.
Il divieto si applica come segue in merito agli usi seguenti:
- a decorrere dal 17 ottobre 2029, alle microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare per l’incapsulamento di fragranze;
- a decorrere dal 17 ottobre 2027, ai “prodotti da sciacquare” quali definiti al punto 1, lettera a), del preambolo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) 1223/2009, fatto salvo il caso in
cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) o contengano microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare come abrasivi, ossia per esfoliare, lucidare o pulire (“microsfere”);
- a decorrere dal 17 ottobre 2035, come abbondantemente si è spiegato, ai prodotti per le labbra, prodotti per le unghie e prodotti per il trucco, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) o b) o contengano microsfere;
- a decorrere dal 17 ottobre 2029, ai “prodotti da non sciacquare”, quali definiti al punto 1, lettera b), del preambolo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) o c);
- a decorrere dal 17 ottobre 2028, ai detergenti, quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 648/2004, alle cere, ai lucidanti e ai prodotti per la profumazione dell’aria, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) o contengano microsfere;
- a decorrere dal 17 ottobre 2029, ai dispositivi medici che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatto salvo il caso in cui tali dispositivi contengano microsfere;
- a decorrere dal 17 ottobre 2028, ai “prodotti fertilizzanti”, quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1009, che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento;
- a decorrere dal 17 ottobre 2031, ai prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle sementi conciate con tali prodotti, nonché ai biocidi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- a decorrere dal 17 ottobre 2028, ai prodotti destinati ad usi agricoli e orticoli non contemplati dalla lettera g) o h);
- a decorrere dal 17 ottobre 2031, all’intaso granulare da utilizzare su superfici sportive sintetiche.
In ogni caso, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all’immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, immesse sul mercato prima del 17 ottobre 2023.
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