per info e dettagli consulta il documento allegato e pubblicato sulla gazzetta ufficiale, ecco qua l’articolo: L 238-16 Disciplina Vino (1)
Si informa in merito all’oggetto che è stata pubblicata l’altro ieri su GU n. 302 del 28-12-16 la Legge n. 238, recante la regolamentazione organica della coltivazione della vite e della produzione di vino ed aceto, con conseguente abrogazione del D.Lgs n. 260/2000 e ss. (Disposizioni sanzionatorie sul mercato vitivinicolo), della Legge n. 82/2006 e ss. (Attuazione norme UE sul vino), del D.Lgs n. 61/2010 e ss. (Tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei vini) ed infine dell’art. 2 comma 1-bis DL n. 91/2014 (Rilancio settore vitivinicolo)
A tal proposito, occorre segnalare che il relativo Testo unico in novantuno articoli, in vigore a decorrere dal 12 gennaio 2017 p.v., include tra l’altro le disposizioni in materie di comune interesse per i settori associati in indirizzo, con particolare riferimento alla commercializzazione ed all’etichettatura dei prodotti in oggetto.
Riepilogando, per quanto attiene nello specifico alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, l’art. 24 della legge di riordino n. 238/2016 prevede in sintesi quanto segue:
- i mosti ed i vini che si trovino nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali di produttori e commercianti devono intendersi “detenuti a scopo di commercio”, mentre si configureranno come “posti in vendita per il consumo” i prodotti in bottiglia o in altri recipienti con etichetta e chiusura[1] di contenuto sino a sessanta litri, ancorché tenuti in cantine e stabilimenti di produttori e venditori all’ingrosso;
- viceversa, il vino in bottiglia in corso di invecchiamento presso tali operatori oppure in corso di lavorazione, elaborazione o confezionamento, oppure ancora destinato al consumo familiare o aziendale non si intenderà “posto in vendita per il consumo”, a condizione che la partita dei relativi contenitori sino a sessanta litri risulti ben distinta dalle altre e contrassegnata da un cartello che ne chiarisca la destinazione o il tipo di lavorazione in corso, precisando in tal caso il lotto di appartenenza;
- è vietato detenere a scopo di commercio mosti e vini che risultino non rispondenti alle previste definizioni o assoggettati a trattamenti ed aggiunte non consentiti o ancora provenienti da varietà di vite non iscritte come uva da vino nell’apposito Registro nazionale. NB: esulano da tale divieto gli stabilimenti che lavorino prodotti vitivinicoli destinati all’alimentazione umana il cui processo non includa la fermentazione, purché la loro rintracciabilità sia garantita con procedure da definire a cura del MIPAAF con Decreto ad ho
A tal fine, si conferma altresì che non possono essere detenuti a scopo di vendita i mosti ed i vini che:
- risultino, all’analisi organolettica o chimica o microbiologica, alterati per malattia o avariati, in misura tale da reputarsi inutilizzabili per il consumo, salvo che siano opportunamente “denaturati” con il cloruro di litio in conformità ad apposito Decreto del MIPAAF con il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni;
- contengano “bromo organico”, o “cloro organico”, o “fluoro”, o ancora “alcol metilico in quantità superiore a 350 milligrammi/litro (rossi) ed a 250 milligrammi/litro (bianchi e rosati);
- risultino contenere all’analisi chimica residui di ferro-cianuro di potassio e suoi derivati a trattamento ultimato, oppure esser stati sottoposti a tale trattamento in violazione dei predetti Decreti attuativi del MIPAAF.
Inoltre, ancora per quel che concerne la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, l’art. 25 della legge di riordino 238/16 ribadisce il divieto di vendere e somministrare vini i cui componenti non rispettino i limiti stabiliti in apposito Decreto del MIPAAF di concerto con il Ministro della salute, oppure risultino – all’analisi organolettica chimica o microbiologica – alterati per malattia o avariati e difettosi per odori e sapori atipici.
E’ vietato altresì vendere e somministrare vini contenenti:
– oltre 0,5 grammi per litro di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino marsala, per i vini liquorosi, per i mosti d’uva mutizzati con alcol, per i vini che hanno subito un periodo d’invecchiamento in botte di almeno due anni,
per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali, per i quali tale limite e’ elevato a 1 grammo per litro;
– oltre 1 grammo per litro di solfati espressi come solfato neutro di potassio. Tuttavia questo limite e’ elevato a:
1,5 grammi per litro per i vini che hanno subito un periodo d’invecchiamento in botte di almeno due anni, per i vini dolcificati e per i vini ottenuti mediante aggiunta di alcol o distillati per uso alimentare ai mosti o ai vini;
2 grammi per litro per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali;
5 grammi per litro, per il vino Marsala DOC;
– alcol metilico in quantità superiore a 350 milligrammi/litro per i vini rossi e a 250 milligrammi/litro per i vini bianchi e rosati;
– bromo e cloro organici;
– presenze di ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati.
Per quanto riguarda poi l’etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli in relazione alla protezione delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni ad essi riservate, si conferma anzitutto la diretta applicabilità delle disposizioni generali all’uopo stabilite come è noto dalla normativa dell’Unione europea di cui al vigente Reg. CE n. 1169/2011[2], nonché del predetto Decreto attuativo MIPAAF da adottare con il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni.
In particolare, l’art. 43 della legge di riordino n. 238/2016 chiarisce che le espressioni o raffigurazioni evocanti la vite, l’uva, il mosto o il vino possono essere utilizzate nell’etichetta, nella presentazione e nella pubblicità delle sole bibite in commercio di seguito indicate:
– lo sciroppo e il succo di uve;
– le bevande spiritose a base di prodotti vitivinicoli previste dal Reg. (CE) n. 110/2008 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati;
– il mosto cotto o il vino cotto e le bevande a base di mosto cotto o vino cotto comprese nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito ai sensi dell’art. 8 D.Lgs n. 173/1998 e ss. modificazioni.
NB: tale disposizione esclusiva è derogabile qualora i termini evocanti l’uva o il vino siano riportati nell’elenco degli ingredienti, a condizione che tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.
In base al successivo art. 44, l’anzidetto Decreto attuativo MIPAAF da adottare con il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni stabilirà eventuali forme di informazione da rendere al consumatore nei casi in cui il vino prodotto sia composto dai vitigni costituiti da una DOP o da una IGP italiana, il cui utilizzo è autorizzato dalla vigente normativa comunitaria.
Si chiarisce altresì che l’uso di qualsiasi indicazione relativa ai vini DOCG, DOC e IGT in etichette, contenitori, imballaggi, listini e documenti di vendita costituirà inequivocabilmente dichiarazione di conformità del vino in questione all’indicazione e denominazione usata.
Inoltre, qualora siano menzionate in etichettatura due o più varietà di vite (oppure i rispettivi sinonimi), si reputa necessario[3] che tali varietà, al fine di qualificare in maniera inequivoca le relative tipologie di vini:
- figurino in ordine decrescente di percentuale rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute;
- rappresentino un quantitativo superiore al 15% del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;
- siano riportate con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore ed intensità colorimetrica.
A norma del successivo art. 46, si conferma poi che il sistema di chiusura dei contenitori di capacità fino a sessanta litri deve recare in modo indelebile – ben visibile dall’esterno – il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell’imbottigliatore o del produttore, come definiti dalla vigente normativa UE oppure, in alternativa, il codice identificativo attribuito dall’ICQRF (Ispettorato Centrale Repressione Frodi).
E’ appena il caso di ricordare infine che l’art. 47 della legge 238/2016 approfondisce tra l’altro la definizione, le caratteristiche e l’uso di contenitori particolari, quali nello specifico il “pulcianella” (fiasco di tipo sferico rivestito in tutto o in parte con materiale vegetale naturale da intreccio), la “bottiglia marsala” (contenitore in vetro di tipo cilindrico riservato ai vini Marsala e ai vini liquorosi) ed il “fiasco toscano” (recipiente parimenti in vetro del tipo ellissoide di rotazione rivestito in tutto o in parte con materiale vegetale naturale da intreccio, riservato ai vini IGT, DOC e DOCG per i quali il disciplinare di produzione non prescriva l’uso di contenitori diversi).
In merito all’adozione di successivi Decreti ministeriali di attuazione delle sopra illustrate disposizioni di legge, previste nell’ambito del citato testo organico per la disciplina dei prodotti vitivinicoli, seguiranno eventuali aggiornamenti in materia.
Trasmettiamo nel frattempo in allegato, per opportuna conoscenza, il testo integrale ufficiale in novantuno articoli della Legge n. 238/2016 in vigore tra due settimane
[1] Non si reputa tale, ai fini di legge, la chiusura provvisoria di fermentazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti preparati con il sistema della fermentazione in bottiglia.
[2] Etichettatura prodotti alimentari, v. Circolare LEGI Prot.n. 4492.11/2014 GDA del 28 novembre 2014
[3] Ciò vale anche per l’etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP