Facendo seguito alle precedenti note di questo Ufficio in tema di imposta di soggiorno, si comunica che, per l’anno 2020, è stato posticipato al 30 giugno 2022 il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione annuale prevista dall’art. 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
La legge n. 69/2021 – in sede di conversione in legge del D.L. n. 41/2021 – ha infatti inserito all’art. 25 il comma 3 bis, che a sua volta ha modificato il comma 1 ter del citato art. 4.
Quest’ultima disposizione, a seguito della modifica legislativa, prevede ora che:
“Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-2 legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli
ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all’anno d’imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2021. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”
Ne deriva che entrambe le dichiarazioni cumulative relative agli anni 2020 e 2021 dovranno essere presentate – attraverso il portale di gestione dell’imposta di soggiorno – entro il termine del 30 giugno 2022.
Del resto, ad oggi non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che avrebbe dovuto disciplinare le modalità con cui ogni anno, entro il 30 giugno, deve essere effettuata in via telematica la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno.
Si ricorda che per tutti gli altri aspetti non regolati a livello nazionale, la disciplina attuativa del tributo è quella risultante dai regolamenti comunali.