La normativa, tra i metodi che danno diritto alla detrazione, individua il «versamento bancario o postale» ovvero «altri sistemi di pagamento» elencati dall’articolo 23 del Dlgs 241/97 quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e carte di debito. L’Agenzia vuole che i pagamenti «garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore», pertanto occorre poter documentare il flusso di denaro dal soggetto che effettua il pagamento a quello che lo incassa, con movimenti ininterrottamente tracciati che consentano l’identificazione delle parti.
Alla luce di ciò i contribuenti, oltre al documento comprovante la spesa(fattura o scontrino “parlante”), dovranno presentare al Caf o al professionista i documenti che colleghino la spesa alla propria identità e a quella del destinatario del pagamento. Perciò:
1. pagamento con carta di credito : è sempre necessario l’estratto conto della carta per individuare i soggetti coinvolti, non essendo sufficiente la ricevuta Pos;
2.pagamento con carta di debito (bancomat): si ritiene sufficiente la ricevuta Pos ma si consiglia l’esibizione anche dell’estratto conto bancario collegato. Nel caso in cui non sia disponibile la ricevuta del Pos, l’estratto conto salva comunque la detrazione;
3.pagamento con carte prepagate: basta la ricevuta Pos, se questa non fosse disponibile (ad esempio per pagamento effettuato online) dovrebbe essere sufficiente la stampa dei movimenti dal sito o dall’app collegati alla carta;
4.pagamento con app o altri sistemi elettronici: non è necessario il Pos ma occorre sempre esibire l’estratto conto del mezzo elettronico, se disponibile, o la stampa della ricevuta elettronica della transazione in cui siano identificati i soggetti coinvolti.
Sarebbe auspicabile una semplificazione delle Entrate in quanto questa procedura genera un appesantimento dell’onere documentale in capo al contribuente , oltre ad essere in contrasto con la liberalizzazione dei sistemi di pagamento.