Il Governo, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del virus Covid-19 in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica, ha provveduto, in data 18 dicembre, ad approvare il decreto-legge 18.12.2020, n. 172 (Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19). (scarica il Decreto bollinato)
Il provvedimento, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 313, del 18.12.2020, è in vigore dalla data odierna.
Art. 1 – Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo.
La norma, anzitutto, fa salva l’applicazione dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158. Dunque, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
Ciò premesso, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, dunque nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale si applicheranno le misure di cui all’art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020, che riguarda le cosiddette “zone rosse”.
Ciò vuol dire che:
– è confermato il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni, nonché all’interno delle medesime, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori regionali è consentito qualora necessario a raggiungere altre Regioni nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti;
– sono sospese le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 al DPCM 3 dicembre 2020, sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali;
– nei centri commerciali, però, come anche nelle gallerie commerciali, nei parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, poiché l’art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020 lascia ferme, per le zone rosse, le chiusure di cui all’art. 1, comma 10, lettera ff), possono rimanere aperti solo farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; quindi sono sospese anche le attività di vendita dei beni di prima necessità che fuori dai centri commerciali e strutture analoghe sono consentite se ricomprese in allegato 23;
– sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
– restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
– sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
– tutte le attivita’ previste dall’art. 1, comma 10, lettere f) e g) (dunque palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; svolgimento degli sport di contatto, attivita’ sportiva dilettantistica di base) anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
– è consentito svolgere individualmente attivita’ motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
– sono sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 al DPCM 3 dicembre 2020;
– i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita’ che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attivita’ lavorativa in modalità agile;
Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, si applicheranno invece le misure di cui all’art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020, riguardanti le cosiddette “zone arancioni”.
Dunque:
– è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori regionali è consentito qualora necessario a raggiungere altre Regioni nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti;
– è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attivita’ o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
– eccezionalmente, sono però consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
– sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto, nonché’ fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
Durante tutti i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (dunque sia i prefestivi e festivi che i comuni giorni feriali) è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Durante l’intero periodo di cui sopra restano ferme, per quanto non previsto nel DL n. 172, le misure adottate con il DPCM del 3.12.2020, efficace fino al 15 gennaio 2021.
Dunque, dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attivita’ o usufruire di servizi non sospesi
Nei giorni feriali compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio è consentito svolgere attività sportiva o attivita’ motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita’ salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Fino al 15 gennaio 2021, in tutto il territorio nazionale:
– continuano ad essere sospese le attivita’ di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attivita’ differente;
– sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
– restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
– sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
– le attività commerciali al dettaglio, nelle fattispecie e nei giorni in cui sono consentite, si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attivita’ devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al DPCM del 3 dicembre 2020, con raccomandazione di applicare le misure di cui all’allegato 11.
Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21,00.
La violazione delle disposizioni del DL n. 172 e di quelle del precedente DL n. 158 è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del DL n. 19/2020.
Art. 2 – Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal DL n. 172, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’art. 35 del dPR 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del DL n. 172. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL n. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”), convertito nella legge n. 77/2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del DL n. 34 del 2020.
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, commi da 7 a 14, del DL n. 34 del 2020.
Le predette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.