Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2-3-2020 il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Con la presente nota si illustrano le disposizioni di interesse per le categorie del comparto turismo.
Art. 8. Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero.
L’articolo in esame riguarda gli adempimenti a carico delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator.
Sono stati previsti due regimi diversi a seconda del luogo in cui è situato il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa:
- Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
sono sospesi dal 2 marzo e fino al 30 aprile 2020
- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 (ritenuta sui redditi di lavoro dipendente), 24 (ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) del DPR n. 600 del 1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti oggetto della sospensione di cui sopra dovranno poi essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 e non saranno applicati sanzioni ed interessi.
La disposizione precisa che le ritenute, i contributi previdenziali nonché assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria che eventualmente siano già stati versati non saranno rimborsati.
- Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
I comuni indicati nell’allegato 1 al DPCM 1°marzo 2020 sono i seguenti:
1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini.
2) nella Regione Veneto: a) Vo’.
Pertanto, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni sopra indicati
sono sospesi dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020
- i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge n. 78/2010 (avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate). Non sarà rimborsato quanto già eventualmente versato.
- le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24 e 29 del DPR n. 600 del 1973.
Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ( 30 aprile 2020).
Alle disposizioni di cui al decreto in esame si applica la disciplina di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 159 del 2015[1].
Art. 28 Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici.
- Titoli di viaggio
La disposizione in esame si occupa dei contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, specificando in quali casi trova applicazione l’articolo 1463 del Codice civile, che prevede la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
In particolare, viene chiarito che si configura una impossibilità sopravvenuta della prestazione nel caso di contratti aventi ad oggetto titoli di viaggio che siano stati stipulati:
- a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
- b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
- d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
- f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
I soggetti che si trovano nelle condizioni sopra elencate [lettere da a) a f)] devono darne comunicazione al vettore e allegare il titolo di viaggio e, nell’ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e).
Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:
- a) dalla cessazione delle situazioni di cui alle lettere da a) a d) ;
- b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui alla lettera e) ;
- c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui alla lettera f).
Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata da parte del viaggiatore, deve procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Le previsioni di cui sopra trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio.
- Pacchetti turistici
I soggetti che si trovano nelle condizioni sopra indicate [lettere da a) a f)] a possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del d.lgs. n. 79 del 2011, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico che avrebbero dovuto trovare esecuzione nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio[2].
Nel caso in cui il viaggiatore eserciti il diritto di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, oppure può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato d.lgs. n. 79 del 2011 (entro 14 giorni dalla richiesta), oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
Nei casi di rimborso di pacchetti turistici previsti dal decreto-legge in esame, anche il vettore è tenuto a sua volta a rimborsare il corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell’organizzatore ovvero all’emissione a favore di quest’ultimo di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Il provvedimento chiarisce che le disposizioni di cui all’ articolo in esame costituiscono norme di applicazione necessaria, cioè quelle norme che – in considerazione del loro oggetto e del loro scopo – debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera in base alle norme di diritto internazionale privato [cfr. art. 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e art. 9 Reg. (CE) n. 593/2008].
Infine, il provvedimento chiarisce che alla sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio nonché l’articolo 1463 del Codice civile (impossibilità sopravvenuta della prestazione).
In relazione alla sospensione dei viaggi d’istruzione, il rimborso dei pacchetti turistici può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
[1] Art. 12. Sospensione dei termini per eventi eccezionali
- Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
- I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
- L’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
[2] come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020