Il Fisco scrive ai contribuenti per segnalare possibili anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2019-2020-2021 rilevati analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili. È il provvedimento n. n. 231840 del 23 giugno 2023, pubblicato a cura dell’Agenzia delle Entrate, a fornire le fattispecie tipologiche delle anomalia nonché a illustrare le modalità di accesso alle informazioni e i canali per chiarire dati e circostanze non conosciuti all’Agenzia.
Secondo le indicazioni del provvedimento, le comunicazioni sono messe a disposizione direttamente nel cassetto fiscale del contribuente, accessibile:
- direttamente con le credenziali SPID, CIE, CNS
- oppure anche tramite gli intermediari incaricati muniti di delega.
Le comunicazioni sono trasmesse via Entratel all’intermediario nel caso in cui il contribuente abbia formulato apposita scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’accettazione da parte dello stesso intermediario fa formulare in dichiarazione.
La disponibilità della comunicazione nel cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato via mail e/o SMS ai recapiti disponibili. L’avviso della presenza della comunicazione di anomalia via PEC arriverà dai mittenti complianceISA1@pec.agenziaentrate.it e complianceISA2@pec.agenziaentrate.it in funzionalità no-reply.
In seguito alla segnalazione, il contribuente può fornire ulteriori elementi per chiarire la propria posizione, attraverso lo specifico software “Comunicazioni anomalie 2023”, disponibile sul sito dell’Agenzia nella sezione ISA. L’applicazione consente di descrivere, esclusivamente in modalità testuale, le informazioni ritenute valide a giustificare il comportamento tenuto dal contribuente.
Se, invece, l’anomalia contenuta nella nota è ritenuta fondata, al contribuente è data la possibilità di correggere o integrare la dichiarazione originaria usufruendo del ravvedimento operoso con la riduzione delle sanzioni. L’inerzia, non supportata da una valida giustificazione tributaria, potrebbe tradursi in una probabile verifica da parte del Fisco.
Secondo quanto risulta dall’Allegato 1 al provvedimento, si contano una serie di fattispecie di anomalie i cui titoli vengono sotto riportati:
- Tipologia 1 – Imprese con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino;
- Tipologia 2 – Soggetti che hanno forzato i controlli di coerenza tra modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA e REDDITI 2022;
- Tipologia 3 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il triennio 2019 – 2021 indicando nel modello REDDITI “Periodo di non normale svolgimento dell’attività”;
- Tipologia 4 – Imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- Tipologia 5 – Imprese con incongruenza tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso;
- Tipologia 6 – Soggetti con incongruenza tra ISA presentato e quadro dei dati contabili compilato ai fini dell’applicazione degli ISA;
- Tipologia 7 – Imprese con incongruenza tra l’ISA presentato e gli elementi specifici dell’attività dichiarati;
- Tipologia 10 – Corrispondenza della condizione di “Lavoratore dipendente” con il modello di Certificazione Unica;
- Tipologia 11 – Corrispondenza della condizione di “Pensionato” con il modello di Certificazione Unica;
- Tipologia 12 – Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello di Certificazione Unica;
- Tipologia 13 – Corrispondenza del numero totale di incarichi con il modello di Certificazione Unica;
- Tipologia 14 – Corrispondenza degli altri proventi e componenti positivi dichiarati con i canoni di locazione immobiliare desunti dal modello RLI;
- Tipologia 15 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2021 indicando la causa di esclusione “1 – Inizio attività nel corso del periodo d’imposta” nel modello REDDITI 2022 pur avendo iniziato l’attività precedentemente;
- Tipologia 16 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per due annualità nel triennio d’imposta 2019 – 2021 indicando la causa di esclusione “1 – Inizio attività nel corso del periodo d’imposta” nel modello REDDITI;
- Tipologia 17 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per due annualità nel triennio d’imposta 2019 – 2021 indicando la causa di esclusione “2 – Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta” nel modello REDDITI;
- Tipologia 18 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2021 indicando la causa di esclusione “3 – Ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 euro” nel modello REDDITI 2022 pur avendo dichiarato in REDDITI 2022 ricavi inferiori a tale soglia;
- Tipologia 19 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2021 indicando la causa di esclusione “8 – Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017” nel modello REDDITI 2022 in presenza di procedimento di autorizzazione della Commissione Europea non perfezionato;
- Tipologia 20 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2021 indicando la causa di esclusione “9 – Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017” nel modello REDDITI 2022 in presenza di procedimento di autorizzazione della Commissione Europea non perfezionato;
- Tipologia 21 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2021 indicando la causa di esclusione “10 – Imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017” nel modello REDDITI 2022 in presenza di procedimento di autorizzazione della Commissione Europea non perfezionato;
- Tipologia 22 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2021 indicando la causa di esclusione “16 – Soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019” nel modello REDDITI 2022 pur avendo iniziato l’attività precedentemente;
- Tipologia 23 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2021 indicando la causa di esclusione “17 – Soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITÀ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2021 allegata alle ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA” nel modello REDDITI 2022, ma dichiarano in REDDITI 2022 un codice Ateco diverso da quelli previsti nella TABELLA 2;
- Tipologia 24 – Imprese del settore edile con incongruenza tra il valore degli acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a) dichiarato nel modello IVA 2022 e i costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi dichiarato negli ISA;
- Tipologia 25 – Imprese con indicatore elementare ISA “Incidenza degli ammortamenti” anomalo nel triennio di imposta 2019-2021;
- Tipologia 26 – Lavoratori autonomi con indicatore elementare ISA “Incidenza degli ammortamenti” anomalo nel triennio di imposta 2019-2021.
Articolo tratto da
Dati ISA anomali, triennio 2019-2021: il Fisco scrive ai contribuenti – Fisco 7
Autore Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN