Atteso in Gazzetta il decreto con le modalità di accesso al Cfp e le attività interessate Il presupposto è la chiusura per almeno 100 giorni Atteso il modello di istanza
È pronto per la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» il decreto, di concerto tra Mise e Mef (si veda quanto già anticipato dal «Sole-24 Ore» del 1° settembre), che individua i soggetti beneficiari e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto (Cfp) a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, di cui all’articolo 2 del decreto Sostegni bis (Dl 73/2021). Tale
disposizione ha introdotto una misura di aiuto, complessivamente pari a 140 milioni di euro, per le attività di cui sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio scorso, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni, tenuto conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi con i decreti Sostegni. I contributi sono riconosciuti nei limiti ed alle condizioni del quadro temporaneo per gli aiuti Covid-19 della Commissione Ue, per cui è prevedibile che nelle istanze sia inserito lo stesso prospetto di autodichiarazione già previsto per il
contributo “alternativo” disciplinato dal Sostegni bis.
Il Cfp sarà erogato direttamente dalle Entrate sul conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza, che verrà presentata secondo le indicazioni di un provvedimento che l’agenzia delle Entrate deve adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto e subordinatamente alla notifica e approvazione da parte della Commissione Ue della misura di aiuto.
Oltre al requisito della chiusura dell’attività e a quello del possesso della partita Iva, i soggetti beneficiari (imprenditori o professionisti) dovevano svolgere, alla data del 26 maggio scorso, come attività prevalente, una delle attività contraddistinte dai
27 codici Ateco riportati in allegato al decreto, termine che si estende al 23 luglio per la sola attività individuata dal codice «93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili».
Il Cfp verrà erogato prioritariamente (e fino alla dotazione complessiva di 20 milioni) ai soggetti con quest’ultimo codice, in pari misura, con un limite di 25.000 euro a soggetto. Le rimanenti risorse sono ripartite tra gli altri codici di attività in
base ai seguenti importi:
3.000 euro per i soggetti con ricavi (articolo 85, comma 1, lettera a e b, del Tuir) e compensi (articolo 54, comma 1, del Tuir) del periodo d’imposta 2019 fino a 400mila euro (compresa l’ipotesi del soggetto di nuova costituzione con ricavi/compensi pari a zero);
7.500 euro nello scaglione superiore fino a 1.000.000 di euro;
12mila euro nello scaglione ancora superiore.
L’eventuale eccesso di richieste rispetto alla dotazione di legge porterà ad un riparto proporzionale di queste risorse non prioritarie (non ci sarà, quindi, un click day), fermo restando un contributo minino di 3.000 euro a soggetto.
Sono esclusi dal novero dei beneficiari gli enti pubblici, tutti i soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir e i soggetti non residenti o non stabiliti nello Stato, oltre alle imprese – diverse dalle micro e piccole – già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (regolamento Gber).
Il contributo a fondo perduto in questione non concorre a formare la base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap e non incide sui rapporti di indeducibilità dei costi in base agli articoli 61 e 109 del Tuir.
L’articolo 7, comma 3, del decreto richiama gli obblighi informativi di trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute di cui all’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 124/2017, da eseguire nella nota integrativa o sul sito internet.
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di Giorgio Gavelli
Articolo tratto da IlSole24ore del 14.09.2021
Ecco i codici ATECO interessati