Per potere fruire dell’agevolazione, è, comunque, necessario che il canone sia stato corrisposto, altrimenti la possibilità di utilizzare il bonus resta sospesa fino al momento del pagamento
Con la risposta n. 426 del 12 agosto 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, al ricorrere dei requisiti richiesti dalla norma, per i periodi oggetto di agevolazione, è possibile fruire del credito per canoni di locazione ad uso non abitativo ed affitto d’azienda, con riferimento alle mensilità per cui i canoni risultino versati entro il 29 agosto 2022, in considerazione delle prospettabili difficoltà interpretative della misura di sostegno individuate in sede europea.
La Srl istante, conduttrice di tre contratti di locazione d’azienda e di quattro contratti di locazione di immobili a uso non abitativo, ricorda che l’articolo 28 Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) ha istituito un credito d’imposta per canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto d’azienda per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico ricettive, misura prorogata dall’articolo 4 Dl 73/2021 fino al 31 luglio 2021, a condizione che l’impresa abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2020 o 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
A causa delle difficoltà finanziarie dovute alla pandemia, la società non ha ancora completato il pagamento dei canoni relativi ai mesi oggetto di agevolazione. La risposta n. 263/2021 dell’Agenzia, tra l’altro, ha chiarito che, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma, il conduttore matura il diritto alla fruizione del credito d’imposta anche a seguito del versamento operato nel 2021 della quota dei canoni relativi al 2020 (vedi articolo “Ok alla fruizione del bonus affitti per i canoni pagati tardi, nel 2021”).
Pertanto, l’istante chiede se, affinché maturi il diritto alla fruizione del credito d’imposta, della quota di canoni relativa al 2020, sia necessario che il versamento dei canoni sia effettuato nell’anno immediatamente successivo a quello in cui i canoni erano dovuti, oppure se tale diritto matura in uno qualunque degli anni successivi in cui venga eseguito il pagamento dei canoni (relativi ai mesi agevolati).
L’Agenzia richiama l’articolo 28 Dl n. 34/2020, che ha previsto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda al sussistere di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi.
In particolare, per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione in esame – di interesse in questa sede – il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale (60% o 30%) in relazione ai canoni:
a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo
b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il comma 5 dello stesso articolo 28 prevede che il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
La normativa intervenuta successivamente ha, poi, esteso il credito di imposta in questione (cfr. Dl n. 137/2020, nella versione modificata dalla legge di conversione n. 176/2020; Dl n. 73/2021).
Ai sensi dell’articolo 5 Dl n. 4/2022 è stata introdotta, infine, una nuova proroga del credito d’imposta sugli affitti degli immobili ad uso non abitativo che interessa i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 limitatamente alle imprese del settore turistico.
Ciò posto, la circolare n. 14/2020 ha chiarito che per potere fruire del credito, è necessario che il canone sia stato corrisposto mentre, nel caso in cui il canone non sia stato versato, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. Quindi, nel caso in cui il canone relativo al mese di aprile sia stato pagato a maggio, il credito – fermi restando gli ulteriori requisiti – risulta fruibile successivamente al pagamento. Nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.
Il documento di prassi ha ulteriormente precisato che, ai fini della determinazione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, è necessario considerare le somme effettivamente versate e che, al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento, i soggetti beneficiari, in assenza di un’espressa previsione normativa sul tema, devono rispettare i principi ordinari previsti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione dal reddito d’impresa (articolo 109 Tuir), per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d’impresa, avendo cura di conservare il relativo documento contabile con quietanza di pagamento.
Ciò premesso, le disposizioni previste nell’articolo 28 citato si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021.
In particolare, questa misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022: quindi, il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022. Purtuttavia, in considerazione delle difficoltà che potrebbero aver incontrato i destinatari della presente misura agevolativa nell’individuare il corretto ambito di applicazione della Comunicazione della Commissione Europea, l’Agenzia delle entrate – a mezzo di una Faq pubblicata sul proprio sito – ha ritenuto di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione del richiamato articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del Contribuente.
Tutto ciò premesso, l’Agenzia ritiene che, al ricorrere dei requisiti richiesti dalla norma, per i periodi oggetto di agevolazione, l’istante potrà fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 28 decreto “Rilancio”, con riferimento alle mensilità per cui i canoni risultino versati entro il 29 agosto 2022.
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Articolo di Martino Verrengia tratto da FiscoOggi