Entro giovedì 1° ottobre 2020 tutte le imprese, siano esse individuali o costituite in forma societaria, nonché i professionisti, sono tenuti a comunicare, rispettivamente al registro delle imprese o al proprio albo o elenco, il “domicilio digitale”.
Le modifiche operate dal “decreto semplificazioni” comportano infatti che le imprese costituite in forma societaria, se non hanno già provveduto a tale adempimento, devono indicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera n-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro il 1° ottobre 2020: trattasi in particolare di:
– un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata; o
– un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910.
L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.
Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, le imprese costituite in forma societaria e già iscritte nel registro delle imprese che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese perché inattivo, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro), in misura raddoppiata.