Approvati i nuovi modelli di rateazione con l’agente della riscossione, a seconda che si tratti di debiti sotto o sopra la soglia di 120mila euro, utilizzabili dal 18 luglio. Con comunicato stampa agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) conferma che la nuova soglia di decadenza di 8 rate non pagate vale per il singolo debito dilazionato, ma non impedisce la rateazione di partite diverse da questo. Con l’occasione, Ader ricorda la “frammentazione” delle cause di decadenza dalla dilazione, articolata in un numero di 18, 10, 5 e da ultimo 8 rate non pagate, a seconda della data di riferimento del piano di rientro.
Il medesimo comunicato, infine, segnala l’introduzione della possibilità, a regime, di estinguere debiti a ruolo con crediti certificati verso la Pa, anche a titolo di prestazioni professionali, a condizione che i primi siano stati affidati entro il 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di richiesta della compensazione. Si tratta dei primi effetti delle modifiche apportate dalla legge 91/2022, di conversione del decreto Aiuti, in materia di riscossione.
Le rateazioni
L’elemento innovativo è rappresentato dal fatto che a partire dalle domande trasmesse dal 18 luglio la rateazione con l’agente della riscossione non deve necessariamente riguardare la totalità dei debiti, ma anche singole partite di ruolo. Le regole afferenti alla gestione dei piani di rientro, pertanto, dovranno essere riguardate con riferimento a ciascuno dei carichi dilazionati.
In particolare, la soglia di debito entro la quale non occorre allegare nulla alla domanda è stata raddoppiata, da 60mila a 120mila euro, e va confrontata solo con gli affidamenti oggetto della singola istanza. A tale scopo è stato appena approvato il nuovo modello R1. Stesso discorso per la causa di decadenza dalla rateazione, che è passata da 5 a 8 rate non pagate, sempre riferite però a ciascuna dilazione.
Ne consegue che l’eventuale decadenza da un piano di rientro non impedirà di chiederne uno nuovo, purché riferito a debiti diversi da quelli decaduti. In compenso, però, in caso di caducazione del beneficio del termine, il debito residuo non potrà mai più essere rateizzato. In proposito, si ricorda che per le rateazioni in essere all’8 marzo 2020, la condizione di decadenza è rappresentata da 18 rate non pagate, per quelle chieste sino al 31 dicembre 2021 si passa a 10 rate non pagate, per istanze presentate dal primo gennaio 2022 si è tornati a 5 rate non pagate e infine per le domande trasmesse dal 18 luglio si applica la regola delle 8 rate non pagate.
La norma transitoria
Per raccordare vecchia e nuova disciplina, si prevede che, con riferimento alle istanze già presentate, resti fermo il principio secondo cui, in caso di decadenza dalla rateazione, è sempre possibile dilazionare nuovamente il debito se si pagano integralmente le quote scadute. In tale eventualità, la nuova istanza sarà gestita con le clausole sopra illustrate.
I crediti verso la Pa
L’articolo 20-bis del decreto Aiuti ha inoltre reso permanente la possibilità di estinguere debiti a ruolo con crediti certificati verso la pubblica amministrazione, relativi non solo ad appalti e forniture ma anche a prestazioni professionali. Al riguardo, si ricorda che la disposizione a regime, contenuta nell’articolo 28-quater del Dpr 602/1973, era ferma alle cartelle notificate entro il 30 settembre 2013.
L’estensione alle annualità successive è avvenuta con appositi interventi sulla previsione transitoria recata nell’articolo 12, comma 7 bis, del Dl 145/2013, ora abrogata. Per effetto della novella, la compensazione è ammessa sempre, con riferimento ad affidamenti effettuati entro il 31 dicembre del secondo anno precedente a quello in cui essa è richiesta
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Articolo di Luigi Lovecchio tratto da IlSole24ore del 20.07.2022
https://www.ilsole24ore.com/art/cartelle-esattoriali-salvagente-le-vecchie-rate-non-pagate-AEtbkFnB