Nessun pagamento del Canone Rai speciale 2021 per tutti i locali pubblici come bar, negozi, ristoranti e alberghi che non hanno potuto lavorare a pieno regime a causa delle restrizioni imposte per via della pandemia di Covid: a stabilirlo un emendamento approvato al decreto Sostegni. Tale provvedimento prevede quindi un esonero completo dal Canone Rai Speciale 2021 per le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, sostituendosi alla precedente misura che implicava solamente la riduzione del 30 per cento.
Per tutte le imprese che hanno già pagato viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 100% dell’eventuale versamento.
Interventi straordinari SCF sui Compensi Diritti Connessi 2021
In relazione alla perdurante situazione emergenziale ed alle disposizioni a tutela della salute pubblica, gli organi direttivi di SCF hanno intanto deliberato alcuni interventi sui compensi di competenza 2021.
Il termine di pagamento dei Compensi Musica d’Ambiente viene prorogato al 30 giugno 2021.
In deroga a quanto sopra:
- Resta confermato al 30 aprile 2021 il termine di pagamento dei Compensi Musica d’Ambiente per le categorie di utilizzatori non oggetto di disposizioni di chiusura (Alimentari, Farmacie, Edicole, Tabacchi, etc.);
- Viene fissato al 31 luglio 2021 (31 agosto per gli stagionali) il termine di pagamento degli “Abbonamenti Musica d’Ambiente Diritti Connessi” per Pubblici Esercizi, Esercizi Acconciatori ed Estetisti e Strutture Turistico Ricettive che vengono riscossi da SIAE su mandato di
Sono previste le seguenti riduzioni sui compensi Annuali:
- Pubblici Esercizi (bar, ristoranti, ) = 15%
- Strutture Turistico Ricettive = 32,5%
- Esercizi Commerciali, ad eccezione delle categorie non oggetto di disposizioni di chiusura = 5%.
Nessuna riduzione è prevista sui Compensi Musica d’Ambiente per le categorie di utilizzatori non oggetto di disposizioni di chiusura (Alimentari, Farmacie, Edicole, Tabacchi, etc.).
Per le attività per le quali le disposizioni governative a tutela della salute pubblica hanno disposto la chiusura sull’intero territorio nazionale (palestre, piscine, corsi di danza e ginnastica, circoli ricreativi, cinema, teatri, sale da gioco, sale scommesse, etc.) il compenso 2021 verrà calcolato in dodicesimi sulla base delle mensilità intercorrenti dalla cessazione dei divieti fino alla fine dell’anno solare.
Resta inteso che chi dovesse aver già provveduto al pagamento delle fatture beneficerà della riduzione a valere sui compensi di competenza 2022, salvo richiesta di rimborso anticipato che, per ragioni di economicità, non potrà essere disposto per importi inferiori ad € 50.
Pubblici Esercizi, Esercizi Acconciatori ed Estetisti e Strutture Turistico Ricettive, i cui compensi vengono riscossi da SIAE su mandato di SCF, riceveranno il MAV con l’importo al netto della riduzione spettante.
Ulteriori misure per le Strutture Ricettive
Per i soli abbonamenti annuali, in presenza di una comunicazione inviata all’Amministrazione Comunale, dalla quale emerga la sospensione totale dell’attività, gli esercenti hanno facoltà di richiedere, in alternativa alla riduzione forfetaria di cui sopra, che l’abbonamento venga calcolato avendo riferimento i mesi dalla riapertura e fino al 31 dicembre 2021. Non sarà consentito l’accesso al calcolo analitico qualora la chiusura non sia continuativa ovvero qualora l’esercente non sia in possesso della documentazione amministrativa.
Gli esercizi con licenza annuale potranno altresì sottoscrivere abbonamenti mensili di importo pari al 10% della tariffa standard di riferimento per un massimo di due mensilità consecutive; qualora dopo il primo o il secondo mese di abbonamento la struttura dovesse continuare nell’esercizio dell’attività, il calcolo del residuo abbonamento sarà effettuato avendo a riferimento le mensilità rimanenti fino alla fine dell’anno solare considerate al lordo della riduzione forfetaria del 32,5%.
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Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico (si ritiene che la indicazione del settore sia errata, ricomprendendo la categoria anche le somministrazioni di alimenti, oltre che di bevande: se così non fosse la disposizione non sarebbe applicabile ad alcuna attività) il canone speciale di abbonamento RAI (RDL 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880) è ridotto del 30 per cento.
Per il medesimo anno, è stanziata la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere alle imprese interessate che avessero già assolto l’obbligo di pagamento del canone speciale un credito di imposta pari al 30 per cento dell’eventuale versamento del canone intervenuto antecedentemente all’entrata in vigore del decreto. Il credito di imposta non concorre alla
formazione del reddito imponibile.
Va considerato che il termine per il pagamento del canone è stato prorogato al 31 marzo, ma le imprese hanno già ricevuto i bollettini per i pagamenti riportanti gli importi non ancora ridotti.
La RAI comunicherà a breve le procedure per i pagamenti con la prevista riduzione del 30%.
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Con lettere inviate alle Federazioni di categoria aderenti alla Confesercenti, la RAI, negli scorsi giorni, ha comunicato di aver deciso di differire dal 31 gennaio al 31 marzo 2021, senza oneri aggiuntivi, il termine per il rinnovo del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all’anno in corso, concedendo alle imprese abbonate una moratoria di due mesi senza applicazione di maggiorazioni.
Di ciò si prende atto, sebbene non si possa fare a meno di sottolineare come Assoturismo, aggregazione sindacale che raccoglie le Federazioni del Turismo aderenti a Confesercenti, lo scorso 2 febbraio, avesse chiesto pubblicamente la riduzione dell’importo del canone speciale per il 2020/2021 ed il differimento del termine per il pagamento dello stesso a dicembre 2021, in
considerazione delle difficoltà eccezionali affrontate in questo periodo dalle imprese a causa del Covid-19.
Tuttavia, il legislatore, al quale spetta la potestà di intervento sul canone RAI, non è intervenuto in materia, anche se ciò non implica una nostra rinuncia ad ulteriori tentativi di far emendare le norme.
In ogni caso, alla luce della decisione dell’Azienda di Stato, le imprese associate potranno ancora versare quanto dovuto alla RAI a titolo di canone speciale per il 2021 entro il 31 marzo, senza dover pagare oneri aggiuntivi.
Va ricordato agli associati, abbonati RAI, che intendano cessare l’attività che la cessazione va comunque sollecitamente comunicata alla RAI ai fini dell’esonero dal canone.
Ecco la mail a cui inviare la comunicazione
Qualora le aziende avessero già cessato l’attività senza comunicarlo, anche nel corso dell’anno 2020, consigliamo di presentare la comunicazione di cessazione, meglio se accompagnata da copia della pertinente
certificazione, anche tardivamente, per evitare di essere raggiunte da indebite richieste di pagamento.
Segnaliamo altresì che le imprese possono decidere sempre di dare disdetta, a prescindere dalla cessazione dell’attività, in tal caso venendo esonerate dal pagamento del canone speciale dal semestre successivo.