L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare_16_29.11.2021 con la quale fornisce ulteriori chiarimenti ai contribuenti e agli operatori di settore in merito alla corretta applicazione delle misure introdotte dal D.L. n. 157/2021 (c.d. “D.L. Antifrodi”).
In particolare, si ricorda che il predetto Decreto al fine di contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidino le modalità di fruizione di determinati crediti d’imposta, ha introdotto nuovi obblighi circa l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che diano diritto alla detrazione d’imposta sia per il c.d. “Superbonus” sia per gli altri interventi c.d. “Bonus edilizi” (elencati all’art. 121, c.2, del D.L. n. 34/2020
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È possibile beneficiare delle detrazioni fiscali anche nell’ipotesi in cui le parti (committente e appaltatore) si accordano per l’emissione della fattura con sconto sul corrispettivo e pagamento della parte non coperta da sconto entro il 31 dicembre 2021, purché i lavori vengano effettivamente realizzati anche in un momento successivo. La tesi è stata confermata in sede parlamentare in seguito all’interrogazione n. 507055 del 17 novembre che analizziamo nel dettaglio.
Anche se la domanda riguarda esplicitamente il Super-ecobonus e il Super-sismabonus, la risposta offerta dal Mef si adatta anche alle altre agevolazioni legate all’edilizia con particolare riguardo al bonus facciate che, secondo le anticipazioni riconducibili al dibattito politico in corso, verrà ridimensionato passando probabilmente dal 90% al 60% in sede di manovra di bilancio.
- si conferma il principio di cassa per l’accesso all’agevolazione individuato nella data di sostenimento della spesa. Nello specifico, relativamente agli interventi sui quali spetta la detrazione, è possibile sostenere le spese entro il 31 dicembre 2021 con un accordo tra appaltatore/fornitore e il committente per l’emissione della fattura con sconto sul corrispettivo e pagamento della parte non coperta da sconto entro il 31 dicembre 2021;
- si conferma il principio della effettiva realizzazione degli interventi. I lavori afferenti ai corrispettivi erogati devono essere effettivamente realizzati. Non si perfeziona alcun diritto senza l’effettiva realizzazione dei lavori. Ne deriva il recupero della detrazione eventualmente fruita con maggiorazione di sanzioni e interessi ex art. 13 del D.Lgs. 471/97;
- in mancanza dei presupposti esposti, non maturando il diritto alla detrazione in esame, tra appaltatore/fornitore e committente nonché eventuale terzo cessionario del credito (banca/Poste) sussiste una responsabilità in solido per la detrazione indebitamente fruita dal committente.
Da un punto di vista operativo, è fortemente probabile attendersi che i cessionari (banche/Poste) non prenderanno in considerazione ipotesi di cessione dei crediti senza che i lavori siano stati effettivamente realizzati e opportunamente documentati dai necessari visti di conformità e pareri di congruità, nonché ogni altra documentazione a supporto, che necessariamente dovrà accompagnare la richiesta. L’accordo raggiunto tra fornitori/appaltatori e committente in ordine all’anticipazione del pagamento rispetto all’esecuzione dei lavori allo scopo di beneficiare della maggiore detrazione (bonus facciate) potrà essere stipulato nella prospettiva che tale credito non potrà essere ceduto fino a quando i lavori verranno effettuati.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
Foto tratta da emvas.it