Anche per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di giovani under 36 effettuate nel corso del 2023 è possibile usufruire di un’agevolazione pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro.
La Legge di Bilancio 2023 ha infatti prorogato quanto già previsto con Legge n. 178/2020 anche per l’anno 2023, innalzando inoltre a 8.000 euro l’importo massimo annuo di contribuzione soggetta all’esonero.
In merito possono ritenersi validi i chiarimenti già forniti dall’Inps in merito alla medesima agevolazione per le assunzioni e trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022.
Potenziali beneficiari
L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Restano pertanto escluse le Pubbliche Amministrazioni.
Rapporti di lavoro incentivati
L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
Restano esclusi dal beneficio:
- i rapporti di apprendistato;
- i contratti di lavoro domestico;
- i contratti di lavoro a chiamata;
- i rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale con qualifica dirigenziale;
- le prestazioni di lavoro occasionale ex articolo 54-bis D.L. n. 50/2017;
- le prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato;
- le assunzioni di giovani under 30 di cui alla Legge di Bilancio 2018.
Assetto e misura dell’incentivo
L’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell’agevolazione, la misura spetta per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell’assunzione o trasformazione incentivata.
L’esonero spetta, invece, per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Requisiti per la fruizione dell’esonero
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato:
- al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, salvo alcune eccezioni;
- al rispetto della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
- all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, per poter accedere all’agevolazione è necessario che il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non sia mai stato occupato con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro.
Come precisato dall’Inps con Circolare n. 54/2021, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2021, gli eventuali periodi di apprendistato ovvero in forza di un contratto intermittente a tempo indeterminato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione. Similari considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Diversamente, devono considerarsi ostative al riconoscimento dell’esonero le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Non si ha, inoltre, diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.
Ai fini della fruizione dell’agevolazione, i datori di lavoro:
- non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- non devono procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Si ricorda, infine, che l’applicabilità dell’esonero contributivo per il 2023 è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. Ad oggi, dunque, non risulta ancora possibile applicare l’agevolazione per le nuove assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2023.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già assunto e/o trasformato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2023, una volta pervenuta l’autorizzazione della Commissione Europea, potrà effettuare i recuperi sulla contribuzione già versata, come da indicazioni che saranno fornite appositamente dall’Inps.
In alternativa, si segnala che risulta in ogni caso in vigore l’agevolazione per l’assunzione di giovani under 30 che prevede uno sgravio contributivo del 50% a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato
Articolo e foto tratto da:
Assunzioni agevolate giovani under 36 anche per il 2023 – Fisco 7