Ai fini della normativa antiriciclaggio, prevista e disciplinata dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n°231 e successive modificazioni, nel caso di società di capitali costituisce titolare effettivo:
– la persona fisica che detiene una partecipazione diretta superiore al 25% del capitale sociale;
– la persona fisica che detiene una partecipazione indiretta superiore al 25% del capitale sociale, posseduta tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona.
Se dall’assetto proprietario non è possibile individuare univocamente la persona fisica cui attribuire la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo, in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
Nel caso invece di persona giuridica privata rilevano:
a) i fondatori, se in vita;
b) i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
Qualora l’applicazione dei citati criteri non consenta l’univoca individua-zione di uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con i titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
L’individuazione del beneficiario compete agli amministratori.
Questi, in prima battuta, acquisiscono le informazioni sulla base delle scritture contabili e dei bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a disposizione.
Se permanessero dubbi sulla titolarità effettiva, gli amministratori devono richiedere specifici chiarimenti ai soci.
Analoghi adempimenti incombono:
– sui fondatori se in vita o su chi ha la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
– sul fiduciario di trust e istituti giuridici affini tenuti all’iscrizione nella sezione speciale, delle informazioni sulla titolarità effettiva del trust o dell’istituto giuridico affine, e sulle relative variazioni.
L’inerzia o il rifiuto del socio o l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità delle deliberazioni che fossero state assunte con il loro voto determinante.
A questo punto, stante le potenziali conseguenze dannose che potrebbero derivare in presenza di inerzia o rifiuto di fornire informazioni o di dichiarazioni mendaci da parte del socio, quali l’impossibilità di esercitare il diritto di voto e l’impugnabilità delle deliberazioni, appaiono evidenti le responsabilità anche dell’organo di controllo della società.
Per tali ragioni, l’organo di controllo dovrà svolgere un’attenta vigilanza sia sugli adempimenti da porre in essere da parte degli amministratori, sia su eventuali condotte omissive del socio a seguito delle richieste degli amministratori stessi.
Registro dei titolari effettivi
Il registro dei titolari effettivi previsto dalla normativa antiriciclaggio italiana dal 2017 e già recepito in diversi Paesi europei potrebbe diventare una realtà dal mese prossimo.
Dalla lettura del parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto da adottarsi a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giu-ridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini ai trust, per finalità di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si evince che gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica dovranno comunicare i dati e le informazioni inerenti alla titolarità effettiva dell’impresa all’ufficio del Registro delle imprese entro il 30 aprile 2021.
Dati da fornire mediante la comunicazione unica d’impresa, per la loro iscrizione e conservazione nella pertinente sezione del Registro.
Si avvicina quindi la scadenza per la prima comunicazione al Registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private.
L’invio dovrebbe avvenire entro il 30 aprile 2021, ma il decreto attuativo non è stato ancora emanato.
Se non si provvederà al più presto, sarà inevitabile lo slittamento dei ter-mini.
Chi è obbligato alla comunicazione
Secondo l’articolo 21, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n°231 i soggetti obbligati sono:
– le imprese dotate di personalità giuridica: tra queste le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni, le società cooperative per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata;
– le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al Decreto Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n° 361: tra queste rientrano gli enti privati riconosciuti quali persone giuridiche che perseguono uno scopo che interessa una cerchia limitata di persone.
Possono avere uno scopo ideale o uno scopo economico.
Lo sono, ad esempio, le associazioni riconosciute, le fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano personalità giuridica.
Sono escluse dalla comunicazione le società di persone non essendo dotate di personalità giuridica.
Chi deve acquisire e comunicare le informazioni sulle imprese con personalità giuridica
Gli amministratori dovranno acquisire e comunicare le informazioni necessarie sulla titolarità effettiva in base a:
– scritture contabili;
– bilanci;
– libro soci, se adottato;
– comunicazioni ricevute dai soci;
– comunicazioni all’assetto proprietario o al controllo dell’ente;
– qualsiasi altro documento idoneo allo scopo in loro possesso.
Nel caso in cui rimangano dubbi, si dovrà approfondire con espressa richiesta per l’interesse dell’ente.
Se il socio rimanesse inerte o rifiutasse di fornire le informazioni o dovesse dare informazioni fraudolente, perderebbe il diritto di voto e le deliberazioni assunte con il suo concorso saranno impugnabili ai sensi dell’articolo 2377 del Codice Civile.
Se il socio si fosse rifiutato di collaborare o fosse rimasto inerte perderà il diritto di voto e sarà compito del presidente dell’assemblea controllare se i presenti potranno esercitare i rispettivi diritti.
Egli, infatti, ai sensi dell’articolo 2371, comma 1, del Codice Civile accerta l’identità e la legittimazione dei presenti.
Qualora il presidente operi in maniera difforme alla norma potrà essere revocato o assoggettato a responsabilità per gli eventuali danni subiti dalla società.