La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale. Per i soggetti che non dispongono di un sito internet, Confesercenti Arezzo mette a disposizione GRATUITAMENTE un apposito spazio.
La L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
CHI SONO I SOGGETTI ALL’OBBLIGO?
I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:
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- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esclusi i liberi professionisti.
QUALI AIUTI DEVONO ESSERE PUBBLICATI?
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro.
Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti sono complessivamente soggetti all’obbligo pubblicitario. Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000 euro, tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).
Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2022:
– aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2022
– aiuti e contributi concessi / incassati nel 2022
Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2022) ma non erogato (nel 2022, in quanto incassato nel 2023 …), non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2023, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.
DOVE E COME PUBBLICIZZARE GLI AIUTI?
La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale. E’ previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono. Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.
Anche per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata e/o microimprese, sarebbe possibile indicare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa, ma stante l’attuale normativa non è certo che detto comportamento esoneri dall’obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito internet aziendale. Quindi si ritiene corretto pubblicare gli aiuti e contributi ricevuti sempre sul sito internet aziendale (o dell’associazione di categoria).
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:
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- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
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Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
LE SANZIONI PREVISTE
Attenzione: a partire dal 1 gennaio 2020 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
– la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
– la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.