Con la presente si informano le Sedi che l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Prot. n. 336196 del 29.11.21 provvedimento -CFP perequativi con il quale definisce il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’Istanza fondo perduto perequativo_C_istr in oggetto.
In particolare, stante anche il Decreto attuativo del MEF sul tema registrato presso la Corte dei conti in data 24 novembre 2021, si evidenzia che:
- Per poter beneficiare del contributo:
- il richiedente deve aver conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro;
- devono sussistere entrambi i seguenti requisiti:
- la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 deve essere stata presentata entro il 30.09.2021.
In tema di dichiarazioni dei redditi, ai fini dell’accesso al contributo perequativo, è inoltre chiarito che:
- la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2019 è valida anche se trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione e comunque non oltre il 30.09.2021;
- il contributo perequativo non spetta qualora una delle due dichiarazioni risulti assente o presentata successivamente ai predetti termini;
- eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020, presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello calcolato sulla base alle dichiarazioni validamente presentate entro il 30.09.2021;
- l’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 deve risultare inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso ammontare relativo al periodo d’imposta 2019;
- il contributo non spetta a:
- soggetti che abbiano attivato la partita Iva successivamente al 26.05.2021, ad eccezione di alcuni casi residuali previsti dalla norma (ad esempio ci si riferisce ai soggetti che abbiano posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale e che proseguano quindi l’attività del soggetto confluito);
- soggetti la cui partita Iva risulti cessata alla data del 26.05.2021;
- enti pubblici di cui all’art.74 del TUIR;
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR;
- La determinazione del contributo avviene nelle seguenti modalità:
- Calcolo della differenza del risultato economico d’esercizio relativo al 2019 rispetto a quello relativo al 2020, alla quale occorre sottrarre l’importo delle somme percepite a titolo di contributo a fondo perduto dall’Agenzia delle entrate;
- all’importo ottenuto deve essere applicata la corretta percentuale prevista dal suddetto Decreto attuativo:.
- 30%, qualora i ricavi e i compensi dell’anno 2019 siano inferiori o pari a 000 euro,
- 20%, qualora i ricavi e i compensi dell’anno 2019 siano compresi tra 000 euro e 400.000 euro,
- 15%, qualora i ricavi e i compensi dell’anno 2019 siano compresi tra 000 euro e 1.000.000 di euro,
- 10%, qualora i ricavi e i compensi dell’anno 2019 siano compresi tra 000.000 di euro e 5.000.000 di euro,
- 5%, qualora i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sino compresi tra 000.000 di euro e 10.000.000 di euro (limite di ricavi massimo di accesso al beneficio).
Al riguardo, non è previsto un importo minimo del contributo, mentre è stabilito un importo massimo erogabile pari ad euro 150.000;
- L’istanza di richiesta del contributo potrà essere trasmessa, direttamente o tramite un intermediario abilitato, a partire dal 29 novembre 2021 fino al 28 dicembre 2021.
Stante quanto scritto, al fine di avere una visione complessiva della disposizione in questione, si consiglia di leggere il documento in combinazione con i precedenti documenti predisposti dall’Ufficio Tributario di Confesercenti Nazionale sul tema.