Pensionati residenti all’estero
La Legge 178/2020 all’art.1 comma 48 aveva previsto che, a partire dal 1° gennaio 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o non data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà (o usufrutto) da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU veniva applicata nella misura del 50%.
Il comma 743 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2022 ha stabilito per il solo 2022 che la misura dell’imposta municipale propria venga ridotta al 37,5%, aumentando quindi l’agevolazione al 62,5%.
Sicuramente la novità più impattante e più discussa riguarda la casistica dei coniugi con residenza in immobili diversi, legata al concetto di esenzione per abitazione principale.
L’art. 5-decies del DL 146/2021 ha modificato l’art.1 comma 741 lett b) della L. 160/2019 nel punto dove viene data la definizione di abitazione principale: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.”
La modifica introdotta va a superare questa disparità di trattamento, precisando che l’agevolazione per abitazione principale, nel caso di coniugi con residenze diverse, può applicarsi per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare, sia se questi si trovino ubicati nello stesso Comune sia che si trovino in Comuni diversi.
Beni merce
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2020 all’art.1 comma 751 aveva precisato che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) sono esenti dall’IMU, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Si ricorda che è previsto l’obbligo della presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
Immobili categoria D/3
Continua ad essere prevista anche per il 2022 l’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli immobili appartenenti alla categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 78, comma 3 del D.L. 104 del 2020).
Fabbricati inagibili calamità naturali
Con la legge di conversione del Decreto Sostegni ter, all’art.22 bis comma 1, è stata prevista per i fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma del 2012 che ha colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto la proroga dell’esenzione dall’IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
Daniela Santin – Centro Studi CGN
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