l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 93/E/2019, ha fornito chiarimenti sulle corrette modalità di versamento del secondo acconto imposte alla luce della recente modifica a regime del calcolo degli acconti.
Sul tema, la Risoluzione definisce gli ambiti applicativi dell’articolo 58 del D.L. 124/2019 chiarendo quanto segue:
- Ambito soggettivo: la modifica normativa si applica ai contribuenti per i quali è stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 (contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati predisposti gli ISA o che ricadono nella cause di esclusione degli stessi, soggetti che aderiscono al regime forfettario o regime fiscale di vantaggio, soggetti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA) e i relativi acconti IRPEF, IRES e IRAP sono corrisposti in due rate ciascuna, nella misura del 50% (per gli altri soggetti resta ferma la consueta ripartizione 40% per il primo acconto e 60% per il secondo);
- Ambito oggettivo: la rimodulazione degli acconti è applicabile, oltre che ad IRPEF, IRES e IRAP, anche a:
- Imposta sostitutiva sui redditi e dell’IRAP (contribuenti minimi e forfettari);
- cedolare secca sui canoni di locazione;
- Imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Da evidenziare ulteriormente che l’articolo citato precisa, in tema di versamenti, che “è fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico”.
Al riguardo la Risoluzione chiarisce che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, a prescindere dalla data di versamento della prima rata (nella misura del 40%), la seconda rata di acconto è dovuta in ogni caso nella misura del 50%.
Qualora invece l’acconto sia dovuto in unica soluzione, la misura del versamento è del 90%.
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