In relazione all’obbligo di indicazione degli allergeni per gli alimenti non preimballati (art. 44 del Regolamento CE n. 1169/2011), ricordiamo che il Ministero della salute, con nota n. 3674, del 6 febbraio scorso, consente l’uso di un cartello che avvisi la clientela della possibilità di chiedere informazioni in merito al personale di servizio.
Ricordiamo inoltre che tale modalità è utilizzabile, secondo quanto previsto dal Ministero, se le indicazioni dovute “risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l’Autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto”.
L’operatore – chiarisce la nota ministeriale- nel predisporre la documentazione scritta, di cui sopra, necessaria per adempiere all’obbligo, è libero di indicare la presenza di allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che ritenga più opportune.
A titolo esemplificativo provvediamo ad allegare al presente articolo una bozza di cartello e invitiamo a prendere atto dell’esigenza di predisporre l’apposita indispensabile documentazione a supporto da conservare nei locali dell’esercizio.