Lo scorso 9 dicembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (c.d. “Decreto milleproroghe”), in attesa di pubblicazione in G.U.
È di rilevante importanza per le attività rappresentate evidenziare i contenuti dell’ art. 13 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy), che proroga al 31 marzo 2025 il termine, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2024, relativo
all’obbligo di cui all’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riferito alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese.
La norma prevede che “le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 (ora 31 marzo 2025), contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni”.
Imprese obbligate
Va subito evidenziato che le imprese tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, di cui al
menzionato art. 2188 c.c., sono quelle a ciò obbligate ai sensi dell’art. 2195 c.c., ovverosia
quelle che esercitano:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni (tra queste le attività commerciali);
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
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