A sostegno del reddito delle famiglie con all’interno del nucleo familiari minori di età fino ai tre anni vi è la misura del “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” ossia un contributo erogato per:
- Il pagamento di rette subordinate alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali;
- L’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Con il messaggio n. 1024 del 11 marzo 2024, INPS ha dato il via alla presentazione delle domande per il beneficio in oggetto per l’annualità 2024.
Analizziamo di seguito le caratteristiche di questo bonus.
Chi sono i beneficiari?
La domanda deve essere presentata dal genitore, residente in Italia, che:
- sostiene l’onere della spesa per il contributo relativo al pagamento della retta dell’asilo nido;
- possiede, alla data di presentazione della domanda, la stessa residenza del figlio per il contributo per forme di assistenza domiciliare.
Il beneficio può essere richiesto per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni.
Qual è l’importo del beneficio?
L’importo del beneficio per entrambe le agevolazioni è variabile a seconda del valore ISEE presentato, il quale potrà essere di tipo Ordinario, Minorenni o Corrente a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare.
In base al valore ISEE, il beneficio spettante sarà pari a:
Valore ISEE | Importo massimo annuo spettante | Importo mensile spettante |
0 – 25.000 € | 3.000 € | 272,73 € |
25.001 – 40.000 € | 2.500 € | 227,27 € |
Oltre 40.000 € | 1.500 € | 136,37 € |
ISEE con omissioni e difformità | 1.500 € | 136,37 € |
Assenza di ISEE | 1.500 € | 136,37 € |
NOVITA’ La legge n. 213/2023 ha elevato il beneficio di 2.100 euro per i nuclei:
- con un nuovo nato a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- con almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni;
- con un ISEE fino a 40.000 euro
pertanto, gli importi saranno così definiti:
Valore ISEE | Importo massimo annuo spettante | Importo mensile spettante |
0 – 40.000 € | 3.600 € | 327,27 € |
Oltre 40.000 € | 1.500 € | 136,37 € |
ISEE con omissioni e difformità | 1.500 € | 136,37 € |
Assenza di ISEE | 1.500 € | 136,37 € |
Come si richiede il beneficio?
La domanda del beneficio deve essere compilata all’interno del portale dell’INPS accedendo autonomamente come cittadini al servizio oppure rivolgendosi ad un Patronato.
Oltre alla compilazione della richiesta di beneficio, ai fini del rimborso, deve essere allegata la documentazione che giustifica la spesa sostenuta (esempio fattura quietanzata, bollettino postale o bancario, ricevuta, ecc.) all’interno della quale devono essere presenti le seguenti informazioni:
- Denominazione e partita IVA dell’asilo nido;
- Nome, cognome e codice fiscale del minore;
- Nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della spesa;
- Mese di riferimento;
- Estremi di pagamento o quietanza di pagamento.
Per la sola agevolazione inerente alle forme di supporto domiciliare deve essere presentata, inoltre, un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari la grave patologia cronica del bambino tale per cui lo vede impossibilitato alla frequentazione, per l’intero anno, di un asilo nido pubblico o privato.
Come viene erogato il beneficio?
L’agevolazione subordinata alla frequenza dell’asilo nido viene erogata mensilmente per un massimo di 11 mensilità mentre l’agevolazione inerente alle forme di supporto presso la propria abitazione viene erogata in un’unica soluzione.
L’erogazione del beneficio avviene attraverso le modalità di pagamento indicate dal richiedente all’atto di presentazione della domanda, ossia:
- Bonifico domiciliato;
- Accredito su c/c bancario o postale italiano oppure su c/c estero Area SEPA;
- Accredito su libretto postale o carta prepagata con IBAN.
Incompatibilità del beneficio
Nella casistica in cui si sia richiesto e ottenuto il beneficio inerente al Bonus asilo nido anche solo per una mensilità, non sarà possibile richiedere anche l’agevolazione per il supporto alle forme domiciliari.
Il beneficio erogato da INPS non potrà mai superare la spesa sostenuto dalla famiglia per il pagamento della retta.
Infine, il Bonus asilo nido risulta essere incompatibile con le detrazioni fiscali previste per la frequenza dell’asilo nido previste dall’art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008.