L’Assegno di inclusione introdotto dal decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n.85/2023 ed in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede l’erogazione in un beneficio economico volto a sostenere i nuclei familiari che rientrano tra i beneficiari previsti dall’articolo 2. Di seguito un dettaglio sulla composizione del beneficio economico, sulla sua erogazione e sugli obblighi correlati al percepimento dello stesso.
A quanto ammonta il beneficio?
Il beneficio economico sarà composto da:
- Integrazione al reddito fino a 6.000 euro moltiplicato per il valore della scala di equivalenza. Tale valore è incrementato a 7.560 euro per i nuclei composti da tutti i soggetti di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o non autosufficiente;
- Quota aggiuntiva all’integrazione del reddito suddetta per i nuclei residenti in locazione per un importo pari al canone annuo di locazione previsto dal contratto di locazione regolarmente registrato fino ad un massimo di 3.360 euro o 1.800 euro nella casistica in cui il nucleo familiare sia composto da tutte persone con età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o non autosufficiente.
In qualsiasi situazione il beneficio non può essere inferiore a 480 euro annui.
L’Assegno di inclusione potrà essere richiesto da un componente del nucleo, il quale potrà recarsi ad un Caf o ad un Patronato per l’inoltro telematico della domanda all’INPS. L’Istituto verificherà la sussistenza di tutti i requisiti e delle condizioni previste dall’articolo 2 e, se totalmente veritieri e coerenti con la normativa erogherà, dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale, il beneficio economico.
Infatti, per poter beneficiare dell’Assegno di inclusione, l’INPS obbliga il richiedente ad iscriversi presso il SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
Dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione sono tenuti a seguire uno o più progetti personalizzati di inclusione sociale o lavorativa.
Sono esclusi dalla partecipazione alle attività formative, di lavoro, alle politiche attive e in generale al progetto di inclusione sociale e lavorativa:
- i beneficiari titolari di pensione diretta o con età pari o superiore ai 60 anni;
- i componenti con disabilità, salvo iniziative di collocamento mirato;
- i componenti affetti da patologie oncologiche;
- i componenti con carichi di cura (presenza di minori di tre anni, di tre o più figli minori, componenti con disabilità o non autosufficienza);
- i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza.
Possono ugualmente chiedere l’adesione volontaria ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa i componenti con disabilità, con età pari o superiori a 60 anni o inseriti in percorsi di protezione alla violenza di genere.
Come verrà erogato il beneficio?
L’Assegno di inclusione verrà erogato mensilmente attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile che sarà denominato “Carta di inclusione”.
Di seguito alcuni esempi di cosa sarà possibile effettuare con tale strumento:
- prelievi in contanti entro il limite mensile di 100 euro moltiplicato per la scala di equivalenza;
- un bonifico mensile al locatore riportato nel contratto di locazione;
- pagamenti delle utenze;
- acquisti di generi alimentari, farmaci, ecc come previsto per la carta acquisti.
Per quanto tempo si potrà beneficiare dell’Assegno di inclusione?
Il beneficio avrà una durata continuativa di 18 mesi e successivamente, previa sospensione di un mese, potrà essere rinnovato per altri 12 mesi. Allo scadere degli ulteriori 12 mesi, sempre previa sospensione di un mese, potrà essere ulteriormente rinnovato.
Ulteriori obblighi
Al fine di percepire e mantenere il beneficio erogato è necessario rispettare oltre all’iscrizione al SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) e la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, anche ulteriori obblighi che vengono riassunti di seguito:
- Obbligo scolastico: ai beneficiari compresi nella fascia 18 – 29 anni che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione si applicano gli obblighi previsti dall’ 1, comma 316, della legge n. 197/2022 inerenti all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello;
- Obbligo di comunicare qualsiasi tipo di variazione dei requisiti, in particolare:
- le variazioni riguardanti le condizioni e i requisiti di accesso devono essere comunicate entro 15gg dall’evento modificativo;
- per le variazioni riguardanti il nucleo familiare deve essere presentata una DSU aggiornata entro un mese;
- le variazioni dell’attività lavorativa devono essere comunicate entro 30gg dall’avvio dell’attività lavorativa dipendente oppure entro il giorno antecedente all’inizio della stessa nel caso di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione;
- Accettazione dell’offerta di lavoro con le caratteristiche contenute nell’art. 9 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n.85/2023.
Marica Isola – Centro Studi CGN
Articolo e foto tratti da:
Assegno di inclusione: beneficio economico e obblighi correlati – Fisco 7