Secondo quanto dispone il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo 15943/2023, i registratori di cassa telematici non aggiornati devono adottare le nuove specifiche tecniche obbligatoriamente entro il 2 ottobre 2023.
I registratori di cassa devono risultare aggiornati alle nuove “Specifiche tecniche RT – Versione 11” per consentire la gestione:
- della nuova lotteria istantanea dei corrispettivi;
- delle nuove funzionalità di comunicazione preventiva di chiusura dell’esercizio per un periodo superiore ai 12 giorni.
In caso di mancato aggiornamento alle nuove specifiche tecniche:
- in caso di corretta memorizzazione dei corrispettivi, ma mancata trasmissione dei dati degli stessi entro 12 giorni, si rende dovuta una sanzione pari a 100 euro per ciascun giorno, che può essere ridotta ricorrendo al ravvedimento operoso.
Al fine di venire incontro alle esigenze degli esercenti, costretti nuovamente ad aggiornare i RT, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, articolo 18, comma 4-bis, ha previsto il riconoscimento un credito di imposta concesso in funzione delle spese per l’adeguamento delle apparecchiature alle mutate esigenze richieste.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 231943 del 23 giugno 2023 definisce le modalità attuative del nuovo credito d’imposta che verrà riconosciuto entro il limite di spesa complessivo in misura pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo di 50 euro per ciascuno strumento.
Il credito di imposta:
- potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24
- da trasmettersi obbligatoriamente tramite Fisconline o Entratel
- a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale
- e sia stato pagato il corrispettivo, con modalità tracciabile.
A differenza del credito di imposta concesso a suo tempo per l’adozione dei RT, il tax credit concesso per l’adeguamento degli apparecchi è concesso solo fino ad esaurimento dei fondi stanziati per l’anno 2023 che risultano pari a euro 80 milioni di euro. Di conseguenza, laddove la compensazione non avvenisse in tempi celeri, è possibile che non ci si possa più giovare del beneficio.
Ulteriori caratteristiche del credito di imposta sono:
- il credito di imposta deve essere rendicontato nel quadro RU di Redditi dell’anno di maturazione, e fino ad esaurimento a seguito di compensazione;
- la misura non è un aiuto di Stato, pertanto alcuna indicazione è dovuta nel quadro RS del modello Redditi.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
Articolo e foto tratti da:
Registratori telematici, nuove specifiche: adeguamento entro il 2 ottobre – Fisco 7