L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta_578_03.09.2021, ha chiarito quali caratteristiche deve avere la certificazione medica affinché un portatore di handicap possa beneficiare dell’aliquota IVA del 4% per l’acquisto di beni.
Innanzitutto si deve chiarire che la risposta cui si fa riferimento, tecnicamente, non ha carattere generale ma vale solo per la persona che ha avanzato il cosiddetto “Interpello”. Esso consiste in un’istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate per ottenere un parere circa un comportamento fiscalmente rilevante da tenere, rispetto a un caso concreto.
Nello specifico, però, c’è da dire che le considerazioni dell’Agenzia delle Entrate si svolgono su un excursus di riferimenti normativi e regolamentari certamente d’interesse generale, e che ben possono supportare tutte le persone che si dovessero trovare in casi similari.
L’Istante fa presente che alcuni commercianti gli avrebbero detto che, per ottenere l’agevolazione, il certificato del medico specialista della ASL, attestante la funzionalità del bene da acquistare per la riduzione delle difficoltà legate all’handicap, deve essere datato da meno di anno rispetto alla sua esibizione.
L’Agenzia delle Entrate risponde all’Istante richiamando una serie di disposizioni tra le quali spicca il D.M. Finanze del 14.3.1998 di recente aggiornato proprio per facilitare ulteriormente gli acquisti dei beni che possono migliorare l’autonomia delle persone con disabilità.
- l’aliquota IVA ridotta al 4%, si applica “alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art.3 della L. 104-1992”;
- “Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”;
- riguardo alla documentazione necessaria per ottenere l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4%, si deve considerare che la certificazione attestante l’invalidità è rilasciata dalla ASL competente oppure dalla Commissione medica integrata e, ancora, si devono considerare le novità in vigore dal 4 maggio 2021 (vedi D.M. Finanze 7.4.2021). Pertanto, per usufruire delle agevolazioni dell’IVA al 4%, occorre che le persone interessate producano la certificazione attestante l’invalidità funzionale permanente (come detto rilasciata dalla ASL oppure dalla Commissione medica integrata). Con le ultime novità, la certificazione rilasciata dalla Commissione medica permanente riporta anche l’esistenza dei requisiti per gli acquisti agevolati, mentre non è così per le certificazioni rilasciate dalla ASL, che quindi dovranno essere integrate dalla certificazione del medico curante. Ove però le certificazioni degli enti fossero state rilasciate prima del 4 maggio 2021 e non contenessero la dichiarazione di funzionalità dei dispositivi da acquistare con l’IVA agevolata, esse faranno riferimento alle disposizioni vigenti precedentemente e quindi dovranno essere integrate a cura del medico specialista.
A questo punto l’Agenzia delle Entrate, evidenzia che sulla base del quadro normativo e di prassi svolto, per le attestazioni mediche NON esistono limiti temporali di scadenza.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo
Articolo e foto tratti da www.fisco7.it