L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 11 del 22 settembre 2021 con la quale ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in riferimento alla disposizione in oggetto, individuando il perimetro oggettivo e soggettivo della norma e delineando gli adempimenti previsti per gli enti creditori e per l’agente della riscossione.
Al riguardo, in combinazione con le Circolari predisposte dall’Ufficio Tributario di Confesercenti Nazionale sul tema, si ricorda brevemente che il c.d. “stralcio dei debiti” prevede l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione alla data del 23 marzo 2021, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
I predetti debiti devono riferirsi alle persone fisiche che hanno percepito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro, oppure ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
Seguiranno eventuali comunicazioni e aggiornamenti sul tema.