L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 83933/2021, emanato nella giornata del 30 marzo 2021, ha ulteriormente posticipato il termine per l’invio della Comunicazione telematica per le spese sostenute nell’anno d’imposta 2020 per le quali si vuole usufruire dell’agevolazione al 110%. La nuova scadenza è stata fissata al 15 aprile 2021. Lo stesso limite viene stabilito per l’inoltro all’Agenzia delle eventuali richieste di annullamento o di comunicazioni sostitutive.
Quanto appena segnalato non è stato l’unico recente aggiornamento in materia di Superbonus 110%.
In proposito sono state riviste anche alcune specifiche tecniche per la stesura e trasmissione della Comunicazione stessa. Le principali novità concernono:
- Per gli interventi condominiali (codici 16 e 17) il limite di spesa è stato innalzato a 96.000 € per numero di unità immobiliari.
Il codice 16 è inerente al conseguimento di risparmio energetico, con l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (solo per le comunità energetiche).
Il codice 17 è invece relativo a manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e intervento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio.
- La detrazione massima disponibile per l’intervento con codice 12 è stato portato a 15.000 € per le spese sostenute nel 2021.
Il codice 12 si riferisce ai lavori per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (sistemi di building automation).
- Sempre in merito agli interventi condominiali, è stato specificato che il codice fiscale del beneficiario della detrazione (cedente) dovrà essere diverso dal codice fiscale del condominio.
In questo caso si stabilisce che il singolo condomino sarà costretto, al fine di usufruire del Superbonus 110%, ad indicare il proprio codice fiscale e non quello del condominio (se provvisto).
Le scelte dei singoli condomini, tuttavia, non dovranno essere necessariamente univoche, ma il singolo condomino potrà dunque optare per lo sconto in fattura, la cessione del credito ad un terzo oppure scegliere di usufruire della detrazione nella propria dichiarazione.
Ad oggi è chiaro che la materia “Superbonus 110%” sia in continua evoluzione. Attendiamo quindi ulteriori precisazioni dall’Agenzia delle entrate.
Nicolò Turcatel – Centro Studi CGN
Articolo tratto da www.fisco7.it/