E’ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla GU n. 39 del 16-2-21 il Decreto del 23 dicembre 2020 u.s., con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato il MUD 2021 (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), ai fini della denunzia annuale sui rifiuti da presentare alle competenti Camere di Commercio in base alla Legge n. 70/1994 e ss. modificazioni (Semplificazione degli adempimenti in materia ambientale).
La ratio del nuovo provvedimento, adottato dal Governo ad integrale sostituzione del precedente DPCM 28 dicembre 2018 (MUD 2019), consiste come è noto nell’esigenza di acquisire i dati concernenti la gestione dei rifiuti da parte degli operatori economici appartenenti alle categorie di cui all’art. 189 Dlgs n. 152/2006 e ss. integrazioni (Codice in tema ambientale), preso atto della vigenza dell’attuale Sistema informatico di tracciabilità, facente capo come è parimenti noto al Registro elettronico nazionale ai sensi del combinato disposto tra i già illustrati art. 6 D.L. n. 135/2018 e ss. (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per imprese e PA) e D. Lgs “Rifiuti” n. 116/2020 (Economia Circolare).[1]
A tal proposito, è appena il caso di ricordare che nelle more del previsto Decreto attuativo del medesimo Registro, la tracciabilità dei rifiuti continuerà ad essere garantita dagli operatori tramite la compilazione e la tenuta dei tradizionali Registri cronologici di carico e scarico, nonché dei Formulari per il trasporto dei rifiuti, anche in formato digitale ex artt. 190, 193 e 194-bis citato D. Lgs n. 152/06 e ss. (Codice ambientale), salve le due sole e già segnalate differenze che il D. Lgs 116/2020 ha escluso dall’obbligo i produttori iniziali di rifiuti “fino a 10 dipendenti” ed ha ridotto per gli obbligati la durata della prevista conservazione dei dati registrati e dei Formulari di trasporto, che passa da cinque a tre anni.
Nel frattempo, si conferma che il MUD 2021, utilizzabile per le denunzie relative all’attività dell’anno precedente sino ad entrata in piena operatività del nuovo Sistema per la tracciabilità dei rifiuti, dovrà essere inoltrato entro il 30 aprile di ogni anno alla CCIAA della Provincia, ove ha sede l’unità locale cui è riferita la dichiarazione ambientale.
A tal riguardo, si chiarisce che in base al citato nuovo DPCM 23 dicembre 2020 “MUD 2021” (Allegato 4) l’Union Camere (Unione Nazionale delle Camere di Commercio), ai fini dell’eventuale inoltro “on line” del MUD alla Camera di Commercio della Provincia come sopra definita, da eseguire esclusivamente tramite il Portale www.mudtelematico.it, è prossima a predisporre un “prodotto software” per la compilazione del Modello in oggetto e per la predisposizione del file ad hoc, da trasmettere in via telematica.
Si intende che il software medesimo e la relativa documentazione tecnica, utili a definire il formato di esportazione dei dati all’uopo necessari, saranno diffusi a titolo gratuito a cura delle locali Camere di Commercio a chiunque ne formuli richiesta, nonché pubblicati e resi disponibili tramite i seguenti Siti web: del MSE www.sviluppoeconomico.gov.it, del Ministero dell’ambiente www.minambiente.it, dell’ISPRA (Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale) www.isprambiente.gov.it/it, della stessa Unioncamere www.unioncamere.it, di Info camere www.infocamere.it e della Società “Ecocerved” www.ecocerved.it
Si informa altresì che sull’anzidetto Portale www.mudtelematico.it sarà resa disponibile un’apposita Applicazione, che permetterà a chiunque di verificare la correttezza del Formato del file ad hoc da inviare on line, mentre i soggetti dichiaranti che si intendano avvalersi di tale modalità di trasmissione dovranno essere in possesso – al momento dell’invio – di un dispositivo di “Firma digitale” valido.
NB: il nuovo DPCM conferma inoltre che l’eventuale file trasmesso per via telematica ai fini in oggetto potrà recare le dichiarazioni “relative a più Unità locali aziendali risiedenti nella stessa Provincia”, sia che appartengano ad un unico soggetto dichiarante, sia che siano riconducibili a più soggetti dichiaranti, mentre gli Studi di consulenza, o le Strutture territoriali delle Organizzazioni di categoria, qualora all’uopo deputati, potranno inoltrare per via telematica i MUD rispettivamente compilati per conto dei propri clienti, o dei propri associati, apponendo ad ogni invio la propria Firma elettronica su espressa Delega scritta dei medesimi clienti o associati interessati, i quali resteranno direttamente responsabili circa la veridicità dei dati dichiarati (ciascuna Delega sarà comunque custodita in originale presso la Sede dello Studio o della Struttura associativa eventualmente incaricata).
Si conferma che per l’intera parte residua il MUD 2021, con riferimento ai soggetti produttori di rifiuti, è rimasto sostanzialmente inalterato rispetto al MUD 2019 e al MUD 2020. Pertanto, riepilogando in sintesi come di consueto, si conferma che il nuovo DPCM 23 dicembre 2021 è corredato dalla modulistica e dalle istruzioni per eseguire in via telematica le seguenti dichiarazioni:
MUD – Rifiuti ex artt. 189 commi 3 – 4 e 220 comma 2 citato Dlgs 152/2006 (Codice ambiente), cui sono tenuti tra l’altro imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, o che effettuino operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, oppure ancora risultino avere oltre dieci dipendenti ed essere produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
MUD – Veicoli fuori uso ai sensi del Dlgs n. 209/2003 (Attuazione Direttiva 2000/53/CE), cui sono obbligati i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli a tre ruote con cilindrata non oltre 50 cc., la cui velocità massima di costruzione non superi i 50 km/h, dei veicoli con almeno quattro ruote destinati al trasporto di persone, con max otto posti a sedere oltre il conducente, nonché dei veicoli destinati al trasporto di merci, con massa non oltre 3,5 tonnellate;
MUD – Imballaggi a norma degli artt. 220 comma 2 e 221 comma 3 lettere a) e c) Dlgs 152/06, cui sono tenuti da una parte il Consorzio nazionale CONAI, dall’altra i sistemi autonomi o cauzionali elencati in dette disposizioni quali gestori dei rifiuti da imballaggio;
MUD – RAEE in attuazione delle disposizioni di cui al Dlgs n. 49/2014 e ss. modifiche ed integrazioni, cui dovranno adempiere i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche rientranti in tale ambito applicativo;
MUD – Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione ai sensi dell’art. 189 comma 5 Dlgs 152/2006 e ss. modificazioni, da presentare a cura dei soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata che annualmente comunicano tra l’altro le quantità di rifiuti raccolte nei rispettivi territori, i gestori effettivi dei rifiuti stessi, le spese di gestione ed i dati relativi alla raccolta differenziata;
MUD – Produttori di AEE in base al combinato disposto tra l’art. 6 DM 185/2007 e l’art. 4 comma 1 lett. g) predetto Dlgs 49/2014, cui è tenuto chiunque fabbrichi e venda apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio, oppure rivenda con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori, oppure ancora importi o immetta per primo le apparecchiature in Italia nell’ambito di un’attività professionale operandone la commercializzazione, anche tramite vendita a distanza.
Si ricorda infine che la stessa Union Camere renderà disponibile in tempo utile sul predetto Portale informatico la Piattaforma digitale ed ogni ulteriore informazione necessaria per l’eventuale inoltro del MUD via web (software, tracciati, FAQ, istruzioni etc..).
Trasmettiamo nel frattempo in allegato, a titolo esemplificativo e per eventuale conoscenza, il modulo di cui alla Scheda Rifiuti acclusa al nuovo DPCM
[1] v. Prot. n. 4736.11/2020 AT del 13 novembre